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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22916/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un provvedimento di irrogazione sanzioni per accise armonizzate relative all'energia elettrica per l'anno d'imposta 2013. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per mancata prova della tempestiva notificazione dell'atto entro il quinquennio di decadenza; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo che la distinta cumulativa di spedizione prodotta dall'Ufficio, pur recando timbro postale, non fosse idonea a dimostrare la data di invio perché compilata dalla parte e non dall'agente postale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduce la violazione degli artt. 57 d.lgs. 504/1995 e 20 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la distinta di spedizione, munita del timbro datario di Poste Italiane attestante la presa in carico delle raccomandate, sia prova sufficiente della tempestiva spedizione ai fini del rispetto del termine decadenziale. La Corte osserva che il principio già affermato in materia di notificazione degli atti del processo tributario, secondo cui la prova della notifica può essere data mediante elenco di trasmissione delle raccomandate recante timbro datario postale, è estensibile anche alla notifica dell'atto sanzionatorio; tuttavia rileva che la sentenza impugnata non ha accertato il momento del comportamento sanzionato, dato necessario per il calcolo del termine di decadenza. Per questo motivo cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, affinché accerti tale momento e provveda anche sulle spese.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle dogane, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente alla verifica del momento in cui è avvenuta la violazione, ai fini del calcolo del termine di decadenza previsto per la notifica dell'atto sanzionatorio, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. La Corte afferma inoltre che la prova della tempestiva spedizione può essere fornita anche mediante la produzione della distinta cumulativa di invio delle raccomandate munita del timbro datario di Poste Italiane.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dedotto per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 57 d.lgs. 504/1995

    È richiamato quale norma relativa alle sanzioni in materia di accise e al regime dell'atto sanzionatorio.

  • art. 20 d.lgs. 472/1997

    Prevede che l'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni sia notificato a pena di decadenza entro il termine quinquennale indicato, o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

  • art. 16 d.lgs. 472/1997

    È menzionato per individuare l'atto di contestazione o di irrogazione sanzioni oggetto di notifica.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'esigenza di bilanciamento tra interesse dell'amministrazione alla prova della spedizione e diritto di difesa del contribuente.

  • art. 47 CDFUE

    Richiamato come parametro a tutela del diritto di difesa effettiva del destinatario dell'atto sanzionatorio.

Massime di principio

  • In tema di notificazione di atti sanzionatori tributari, la prova della tempestiva spedizione della raccomandata può essere fornita anche mediante la distinta cumulativa di invio recante il timbro datario dell'ufficio postale, purché il documento consenta di attestare la presa in carico da parte del servizio postale.
  • La natura recettizia dell'atto sanzionatorio non esclude che, ai fini del rispetto del termine di decadenza per la sua notificazione, sia sufficiente la dimostrazione della spedizione entro il termine previsto, restando poi la tutela del destinatario affidata al diverso momento del perfezionamento della notifica ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.
  • Quando si discute della decadenza dall'azione sanzionatoria per tardiva notificazione, il giudice deve accertare il momento del comportamento sanzionato, poiché da esso decorre il termine decadenziale previsto dalla legge.
  • Non è corretta l'equiparazione tra una distinta di spedizione compilata dalla parte e priva di attestazioni postali e una distinta munita di timbro datario proveniente dall'agente postale: la valutazione della prova dipende dalle concrete modalità di formazione del documento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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