Cassazione Civile, Ordinanza n. 32330/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Azienda U.S.L. ha proposto ricorso per correzione di errori materiali ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza della Cassazione n. 1151/2025, che aveva cassato una sentenza della Corte d'appello e deciso nel merito sulle spese. La ricorrente lamentava tre asseriti errori: (1) la Corte avrebbe omesso di statuire sulle spese del primo grado, pronunciandosi solo su appello e cassazione; (2) avrebbe liquidato le spese d'appello in misura inferiore ai parametri del d.m. n. 147/2022; (3) avrebbe liquidato gli esborsi in euro 200 per appello e cassazione, senza considerare i contributi unificati effettivamente versati. La Corte ha esaminato l'istanza verificando se i vizi dedotti fossero davvero errori materiali emendabili oppure errori di giudizio relativi al contenuto della decisione sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errori materiali. Ha ritenuto che i primi due profili denunciati non integrassero errori materiali, ma semmai errori di giudizio insuscettibili di correzione ex art. 391-bis c.p.c., poiché la limitazione della condanna alle spese ai soli gradi di appello e cassazione era frutto della consapevole delimitazione dell'oggetto della decisione; analogamente, la liquidazione dei compensi non presentava una palese incongruenza grafica emendabile. Quanto al terzo profilo, la Corte ha osservato che non vi era alcun errore da correggere, perché la condanna alle spese si intende automaticamente estesa anche al contributo unificato, pur in difetto di espresso richiamo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione, qualificato come non contenzioso.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione può essere utilizzato solo per eliminare errori materiali o di redazione, non per incidere sul contenuto concettuale della decisione.
Richiamato solo come parametro invocato dalla ricorrente per censurare la liquidazione delle spese, ma la pretesa difformità non è stata ritenuta emendabile come errore materiale.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Il contributo unificato è qualificato come obbligazione ex lege, connessa alla condanna alle spese, e non necessita di autonoma liquidazione giudiziale.
Massime di principio
- L'istanza di correzione di errori materiali è ammissibile solo quando vi sia un difetto di corrispondenza tra la volontà decisoria del giudice e la sua esteriorizzazione grafica; non può essere usata per ottenere una revisione del contenuto della decisione.
- Se la censura investe la delimitazione dell'oggetto della condanna alle spese o la misura della liquidazione, il vizio è normalmente di giudizio e non di mera redazione, quindi non è correggibile con il procedimento ex art. 391-bis c.p.c.
- La condanna alle spese giudiziali si estende automaticamente, salvo diversa disciplina, anche al rimborso del contributo unificato effettivamente pagato dalla parte vittoriosa, senza necessità di espresso riferimento nel dispositivo.
- In sede di correzione non può pretendersi che la Corte sostituisca alla decisione adottata una diversa quantificazione delle spese o una diversa delimitazione dei capi coperti dalla condanna.
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