Cassazione Penale, Sentenza n. 5290/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il decreto del 07/02/2023 con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila dichiarava inammissibile il reclamo proposto da D'Agostino contro il diniego del Magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata. Il difensore ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che l'interesse del ricorrente non era venuto meno nonostante la scarcerazione (avvenuta il 01/12/2022) perché egli mirava a ottenere un "credito di pena" utilizzabile ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. per eventuale nuova esecuzione di pena derivante da una successiva condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto impugnato ritenendolo affetto da nullità assoluta: la dichiarazione di inammissibilità del reclamo in materia di liberazione anticipata compete esclusivamente al Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale (ai sensi dell'art. 69-bis ord. pen.), non al suo Presidente. Per tale violazione della norma sulla costituzione dell'organo decisorio (nullità rilevabile d'ufficio) il decreto è stato annullato e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale per l'adozione del decreto impugnato; contestata perché il provvedimento è stato adottato dal Presidente anziché dal Tribunale collegiale competente.
Attribuisce al Magistrato di sorveglianza la decisione de plano sulla liberazione anticipata e al Tribunale di sorveglianza la cognizione del reclamo: da ciò deriva che l'inammissibilità del reclamo può essere dichiarata solo dal Tribunale in composizione collegiale.
Richiamata per l'elencazione tassativa delle cause di inammissibilità dell'impugnazione: tale pronuncia spetta al giudice dell'impugnazione (Tribunale collegiale), non al Presidente.
art. 178, comma 1, lett. a), e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Norme sul vizio di costituzione dell'organo decisorio e sulla nullità degli atti: la mancata osservanza determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente come base dell'interesse a ottenere un "credito di pena" per eventuali successive esecuzioni; la Corte non si è pronunciata sul merito dell'applicabilità, avendo deciso per nullità procedurale.
Massime di principio
- Il reclamo contro il diniego di liberazione anticipata ha natura di impugnazione: l'inammissibilità può essere dichiarata solo dal Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale (art. 69-bis). Se tale dichiarazione è emessa dal Presidente, il provvedimento è affetto da nullità assoluta.
- La nullità per vizio di costituzione dell'organo decisorio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e comporta, se accertata, l'annullamento del provvedimento e la trasmissione degli atti al giudice competente.
- La scarcerazione del ricorrente non esclude automaticamente l'interesse all'impugnazione: può persistere l'interesse a ottenere un "credito di pena" utilizzabile in futuro, ma tale questione richiede valutazione nel merito da parte del Tribunale competente.
- In situazioni analoghe conviene impugnare per vizio di competenza/compostizione dell'organo decisorio e, contestualmente, argomentare l'interesse concreto del ricorrente (es. utilità futura del credito di pena) per evitare eccezioni di inammissibilità.
- Gli atti vanno riesaminati dal Tribunale collegiale: la cancellazione del vizio procedurale non decide il merito della richiesta di liberazione anticipata, che dovrà essere nuovamente valutata dall'organo competente.
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