Cassazione Penale, Ordinanza n. 37171/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale ai danni di due persone offese, con pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione. I motivi di ricorso erano tutti incentrati su vizi di motivazione: 1) contestazione della ricostruzione delle lesioni riferite in relazione al capo relativo alle lesioni, sostenendo che il referto sanitario fosse ambiguo quanto alla dinamica (pugno o gomitata) e comunque inidoneo a provare la compatibilità della lesione con la versione accolta dai giudici di merito; 2) deduzione dell'incompatibilità, con i fatti contestati, della menomazione alla mano dell'imputato; 3) censura dell'attendibilità della persona offesa, richiamando un messaggio inviato all'imputato dopo il fatto che, secondo la difesa, sarebbe stato incompatibile con la sofferenza narrata. Le parti civili concludevano per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era una doppia conforme di condanna e che i motivi di ricorso si risolvevano in una mera rilettura del compendio istruttorio e nella riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per il capo di imputazione relativo ai maltrattamenti in famiglia
norma richiamata unitamente all'art. 585 c.p. per il capo relativo alle lesioni personali
norma aggravatrice/richiamata unitamente all'art. 582 c.p. per le lesioni
norma incriminatrice richiamata per il capo di violenza sessuale
richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono essere specifici e contenere una critica argomentata
richiamato come norma che sanziona con l'inammissibilità i motivi non specifici
richiamato per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
richiamato per la liquidazione delle spese in favore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato
richiamato per il pagamento delle spese processuali in favore dello Stato nel caso di patrocinio a spese dello Stato
richiamato solo per l'anonimizzazione dei dati identificativi nel provvedimento diffuso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza reale sviluppo critico, i motivi già formulati in appello e già puntualmente disattesi dalla sentenza di merito.
- L'atto di impugnazione deve contenere un confronto specifico con le argomentazioni della decisione impugnata, indicando in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la censura.
- La mera proposta di una diversa lettura delle prove, in presenza di una doppia conforme di condanna, non integra un vizio deducibile in cassazione se non si traduce in una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La duplicazione dei motivi di appello nel ricorso di cassazione fa venire meno la funzione tipica del ricorso, che è quella di sottoporre alla Corte un errore della decisione impugnata e non di sollecitare una nuova valutazione del merito.
- In caso di inammissibilità non dovuta a colpa del ricorrente non opera automaticamente la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende; viceversa, in assenza di elementi contrari, tale condanna consegue alla declaratoria di inammissibilità.
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