Sentenza del 30/05/2017 n. 13586 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva rettificato il valore dichiarato nell’atto di vendita del terreno e richiesto la maggiore imposta di registro. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 84/24/2012 del 18 aprile 2012, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso: secondo la CTR, la contribuente aveva contestato soltanto la motivazione dell’atto, che sarebbe stata sufficiente anche considerando la successiva riduzione parziale in autotutela. In cassazione l’Opera Pia ha dedotto: omessa pronuncia sulle contestazioni di merito dei criteri di stima; vizio di motivazione della sentenza; violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente per l’insufficiente specificazione dei comparabili, dei listini FIMAA e della riduzione del 20% per i costi di lottizzazione; violazione delle regole sull’onere della prova del maggior valore; e omessa valutazione degli elementi addotti a sostegno del valore dichiarato, tra cui listini OMI, valori comunali ai fini ICI e perizia tecnica.
La decisione
La Cassazione ha respinto il secondo e il terzo motivo: l’avviso era sufficientemente motivato perché indicava le caratteristiche catastali, i valori unitari applicati alle diverse aree, la decurtazione del 20% per gli oneri di lottizzazione e i criteri di stima, integrati anche dai dati richiamati nel provvedimento di autotutela; tali elementi consentivano di comprendere la pretesa e difendersi, senza che fosse necessario riportare ogni dato fattuale utilizzato per applicare i criteri. Ha invece accolto il primo, il quarto e il quinto motivo: la contribuente aveva contestato anche nel merito la stima e la CTR, ritenendo erroneamente che non lo avesse fatto, aveva omesso di pronunciarsi sulla congruità del valore accertato e sugli elementi di prova contraria. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che dovrà esaminare le contestazioni sulla stima considerando anche quanto esposto dall’Ufficio nell’atto di riduzione in autotutela e provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi decisa definitivamente la correttezza del valore rettificato.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
In base alla previsione generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 l'atto dell'amministrazione finanziaria deve essere motivato alla stregua dei provvedimenti amministrativi, L. n. 241 del 1990 , ex art. 3, indicando "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione".
L’atto impositivo deve indicare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione in misura sufficiente a rendere comprensibile la pretesa e a consentire al contribuente di difendersi. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente per la presenza dei criteri fondamentali di stima e degli elementi descrittivi indicati nell’avviso e nell’atto di autotutela.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, commi 2 e 2-bis
Per quanto concerne, in particolare, l'imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 stabilisce che l'avviso di rettifica e di liquidazione deve contenere, oltre all'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti presi in considerazione, nonchè delle aliquote applicate nel calcolo della maggiore imposta, anche l'indicazione "degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali (il valore attribuito) è stato determinato".
Nell’avviso di rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro devono essere indicati il valore attribuito ai beni, le aliquote applicate e gli elementi valutativi utilizzati. Il comma 2-bis, come richiamato dalla sentenza, richiede inoltre l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche e, se si rinvia a un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, la sua allegazione o la riproduzione del suo contenuto essenziale.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, commi 2 e 3
A sua volta, l'art. 51, commi 2 e 3 stabilisce che per gli atti che hanno ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari ed aziende, per "valore" si intende il "valore venale in comune commercio"; che l'ufficio determina avendo riguardo ai trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto, relativi all'immobile oggetto di accertamento o ad immobili simili; ovvero al reddito netto capitalizzato producibile dall'immobile, nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai Comuni.
Il valore imponibile degli immobili è quello venale in comune commercio, determinabile considerando trasferimenti e valutazioni comparabili entro il limite temporale indicato, il reddito netto capitalizzabile e ogni altro elemento valutativo, comprese le indicazioni comunali. La concreta correttezza e congruità della stima dell’Ufficio doveva essere esaminata dal giudice di rinvio.
Codice di procedura civile, art. 112
Su tale erroneo presupposto - derivato dall'erronea ricostruzione del contenuto censorio del ricorso introduttivo - la commissione tributaria regionale ha dunque omesso di pronunciarsi sulla congruità del maggior valore rettificato; costituente anzi il fondamentale nucleo critico della controversia.
Il giudice deve pronunciarsi sulle questioni effettivamente proposte. Se il contribuente ha contestato anche la congruità della stima e il giudice, per un’erronea ricostruzione delle domande, non decide tali contestazioni, incorre in omessa pronuncia.
Codice di procedura civile, art. 115
Pronuncia che doveva invece essere resa tenendo conto, da un lato, dell'onere probatorio posto a carico dell'amministrazione finanziaria e, dall'altro, dei molteplici elementi di valutazione che la parte contribuente aveva dedotto in giudizio ad asserita confutazione del raggiungimento, ex adverso, di tale prova.
Nel giudizio sulla rettifica del valore, l’Amministrazione deve provare il maggior valore accertato; il giudice deve valutare anche gli elementi prodotti dal contribuente per contestare il raggiungimento di tale prova.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
È il parametro processuale invocato per denunciare in cassazione la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia della CTR sulle contestazioni di merito.
Codice di procedura civile, art. 378
La disposizione è richiamata esclusivamente per il deposito della memoria della ricorrente; la sentenza non la applica per decidere la controversia.
Massime di principio
- La sufficienza della motivazione di un avviso di rettifica del valore va valutata in concreto: deve rendere comprensibili la pretesa e i criteri essenziali di stima, così da consentire una difesa effettiva. Non è sempre necessario che l’atto esponga ogni singolo dato fattuale impiegato nell’applicazione dei criteri.
- Quando la motivazione richiama elementi accessibili al contribuente o è integrata da un successivo provvedimento di autotutela, tali elementi possono concorrere a chiarire la pretesa, purché ne risultino identificabili i criteri fondamentali e sia salvaguardato il diritto di difesa.
- La sufficienza formale della motivazione non dimostra, da sola, che il valore accertato sia corretto. Il contribuente può contestare separatamente la congruità della stima e il giudice deve decidere nel merito tali contestazioni.
- In materia di rettifica del valore immobiliare, l’Amministrazione è tenuta a provare il maggior valore; il giudice deve confrontare tale prova con gli elementi contrari dedotti dal contribuente, quali destinazione urbanistica, vincoli, valori comunali, listini e perizie.
- La ricostruzione del contenuto del ricorso introduttivo è decisiva: se il contribuente ha sollevato più motivi, il giudice non può ridurre la controversia alla sola censura di difetto di motivazione e omettere di esaminare le contestazioni sostanziali.
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