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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05591/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato chiesto il pagamento di euro 27.093,74 oltre interessi, quale saldo di due finanziamenti originariamente concessi da una banca e successivamente ceduti a una società cessionaria dei crediti. L’opponente deduceva, in primo grado, la carenza di legittimazione attiva del creditore monitorio, la nullità dei contratti di finanziamento e l’insufficienza della documentazione prodotta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo. Il tribunale rigettava l’opposizione e la corte d’appello confermava, ritenendo complete le produzioni documentali della creditrice e generiche le contestazioni dell’opponente. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione di molte norme sostanziali e processuali per il mancato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e per il mancato svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, ritenuti necessari per accertare l’asserita usura e per ricostruire anche rapporti ulteriori rispetto ai due finanziamenti; 2) violazione delle norme richiamate in tema di mediazione obbligatoria, assumendo l’irregolarità della procedura perché la controparte avrebbe aderito solo formalmente e il difensore avrebbe rinunciato alla mediazione senza adeguata procura; 3) violazione dei parametri forensi e omessa motivazione nella liquidazione delle spese, perché sarebbe stato applicato lo scaglione tariffario errato; 4) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella condotta ostruzionistica della controparte in mediazione, che avrebbe dovuto comportare l’improcedibilità del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché sostanzialmente volto a contestare la valutazione del compendio probatorio e a sollecitare un riesame del merito, oltre che privo di specifiche critiche ai presupposti dell’ordine di esibizione e della consulenza tecnica. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova sulla procura e comunque non colpiva la ratio decidendi, fondata sulla regolarità della mediazione obbligatoria e sul fatto che la parte comparsa non è tenuta a discutere il merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la liquidazione delle spese entro i parametri tabellari non è censurabile in cassazione, salvo scostamenti ulteriori che qui non risultavano. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme, sia perché reiterava la doglianza già svolta con il secondo motivo. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è un potere discrezionale del giudice, subordinato a specifiche condizioni di ammissibilità e non utilizzabile per supplire all’inerzia probatoria della parte.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993

    Il cliente può ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni dell’ultimo decennio e, in caso di inadempimento della banca, può chiedere l’esibizione nel giudizio purché la documentazione sia stata previamente richiesta e siano decorsi novanta giorni senza consegna.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato tra le norme denunciate nel primo e secondo motivo, senza specifica autonoma statuizione applicativa nel dispositivo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato tra le norme denunciate, senza autonoma applicazione decisoria nel testo.

  • artt. 88, 99, 101, 112, 115, 116 e 132 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure istruttorie e processuali, ma il rigetto è dipeso dall’inammissibilità delle doglianze perché dirette al merito o nuove.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alla motivazione e alla liquidazione delle spese; la Corte ribadisce che la motivazione è necessaria solo in caso di scostamento dai parametri tabellari.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel primo motivo sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte ha escluso che fosse stata censurata specificamente la decisione di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati nel primo motivo in tema di prove presuntive, senza autonoma applicazione decisoria.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non costituisce la ratio della decisione.

  • art. 50 TUB

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica applicazione nel provvedimento.

  • d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis

    La mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità nelle controversie previste dalla norma; la Corte ribadisce che basta la comparizione personale assistita dal difensore e la comunicazione di non voler proseguire oltre per integrare la condizione.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’intervento nel giudizio di cassazione del cessionario del credito ex art. 111 c.p.c.

  • d.m. n. 55 del 2014

    La liquidazione delle spese entro i valori tabellari minimi e massimi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto/inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere usato per colmare genericità difensive o inerzia probatoria della parte, ma richiede che il documento sia sufficientemente individuato e realmente necessario alla prova del fatto controverso.
  • La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non può essere accolta quando è formulata in modo esplorativo o come mero mezzo per cercare fatti non specificamente dedotti e già coperti da adeguata documentazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure sull’istruttoria e sulla prova in una richiesta di riesame del merito, soprattutto se la decisione impugnata ha individuato puntualmente i documenti posti a base dell’accertamento.
  • Nel procedimento di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità è soddisfatta dalla comparizione personale della parte assistita dal difensore, anche se la parte dichiara di non voler discutere il merito o di non proseguire oltre; non è richiesto che si svolga una vera trattativa.
  • Le censure sulla liquidazione delle spese sono inammissibili se mirano soltanto a sostituire la valutazione discrezionale del giudice entro i parametri tabellari, essendo necessaria una motivazione specifica solo per scostamenti ulteriori rispetto ai valori tabellari applicati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContenzioso tributarioMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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