Cassazione Civile, Ordinanza n. 16184/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso opposto dall'Ufficio a una contribuente che chiedeva la restituzione integrale della ritenuta IRPEF applicata dal sostituto d'imposta sulle somme erogate a titolo di liquidazione della partecipazione a un fondo previdenziale integrativo aziendale. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non tassabile la liquidazione per asserita doppia imposizione; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, richiamando il principio della tassazione separata per la parte previdenziale e dell'aliquota del 12,50% per la parte di rendimento, ma aveva poi confermato integralmente l'annullamento della pretesa erariale. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica, denunciando la violazione degli artt. 111 Cost., 61, 36 nn. 2 e 4 d.lgs. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, e 118 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 6 L. 482/1985, per avere la CTR confermato la non tassabilità totale dei rendimenti derivanti dall'investimento dei contributi destinati alla previdenza complementare, senza applicare il regime fiscale differenziato indicato dalla giurisprudenza di legittimità. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando come errore non decisivo l'erronea indicazione del vizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, anziché n. 4, c.p.c., perché dalla sostanza della censura emergeva chiaramente il vizio di motivazione apparente. Ha affermato che la sentenza impugnata si limitava a formule generiche e apodittiche, senza spiegare perché l'appello dell'Ufficio dovesse essere respinto, pur richiamando il principio di diritto della sentenza delle Sezioni Unite n. 13642/2011 posto a base delle censure erariali. Tale carenza integra nullità per motivazione meramente apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione della sentenza.
Invocato come norma processuale violata, in combinazione con le disposizioni sulla motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato quale norma che impone la motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione integra nullità quando la motivazione è solo apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.
Richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'erronea indicazione di questo vizio non impedisce la riqualificazione della censura quando il contenuto del motivo è chiaro.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il corretto parametro di ricorso per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Norma invocata dall'Agenzia per il regime di tassazione dei rendimenti derivanti dagli investimenti previdenziali, non esaminata nel merito per assorbimento del secondo motivo.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- L'erronea rubrica del motivo di ricorso per cassazione non comporta inammissibilità quando dal contenuto dell'illustrazione sia chiaramente individuabile il vizio effettivamente denunciato, essendo consentita la riqualificazione della censura.
- La motivazione è meramente apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, le prove valorizzate e le ragioni effettive della decisione.
- Nel giudizio tributario il giudice di merito non può limitarsi a formule generiche di adesione alla decisione di primo grado, ma deve confrontarsi con le specifiche censure dell'appello; in difetto, la sentenza è affetta da nullità per violazione dell'obbligo di motivazione.
- Il richiamo in motivazione a un precedente giurisprudenziale incompatibile con l'esito decisorio, senza spiegazione del percorso argomentativo, evidenzia una motivazione perplessa e apparente.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione con rinvio per vizio processuale assorbente, restano assorbite le doglianze che attengono al merito della pretesa tributaria.
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