Cassazione Civile, Ordinanza n. 20458/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte della corte d'appello, della domanda di un lavoratore assunta a tempo determinato volta a ottenere la conversione del rapporto in tempo indeterminato. La pretesa si fondava sull'assunto che il datore di lavoro non avesse predisposto il Documento di valutazione dei rischi per una delle sedi presso cui il lavoratore era stato adibito. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduce, con unico motivo, che l'assenza di uno specifico DVR per quella sede sarebbe sufficiente a integrare il vizio denunciato e a fondare la conversione del contratto. La società resiste sostenendo, in sostanza, che il DVR era stato redatto e prodotto in giudizio e che il ricorrente non aveva allegato elementi concreti sull'inadeguatezza del documento, né aveva precisato durata, frequenza e specificità delle mansioni e dei rischi della sede invocata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il principio per cui, una volta che il datore di lavoro abbia prodotto il DVR, incombe sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare i concreti elementi da cui desumere l'inadeguatezza del documento, che costituisce fatto costitutivo della domanda. Nel caso concreto il ricorrente non aveva spiegato in modo specifico perché le previsioni generali del DVR fossero inidonee rispetto alla sede o alle mansioni effettivamente svolte, né aveva adeguatamente confrontato il motivo di ricorso con la ratio della sentenza impugnata. Per questo il motivo è ritenuto inidoneo ad aggredire la decisione di merito. La Corte condanna il ricorrente alle spese, alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 626/1994
L'obbligo del datore di lavoro di predisporre il documento di valutazione dei rischi è calibrato in relazione alla natura dell'attività dell'azienda o dell'unità produttiva.
La proposta di definizione agevolata del ricorso ha evidenziato l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
In presenza di ulteriore infondatezza del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il datore di lavoro abbia prodotto in giudizio il DVR, spetta al lavoratore che ne contesti la sufficienza allegare specificamente gli elementi che dimostrino l'inadeguatezza del documento rispetto all'attività svolta o all'unità produttiva interessata.
- L'omissione di un riferimento espresso a una singola sede o unità periferica non consente, di per sé, di inferire l'inadeguatezza del DVR, se la valutazione dei rischi risulta comunque effettuata per attività omogenee inserite nella complessiva organizzazione aziendale.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare puntualmente gli elementi fattuali decisivi: in difetto, il motivo è inidoneo a scalfire la decisione e va dichiarato inammissibile.
- Il fatto costitutivo della domanda che invochi l'inadeguatezza del DVR non può essere presunto in via automatica dall'assenza di specificazioni formali, ma richiede allegazioni concrete su durata, frequenza, sede di svolgimento e peculiari rischi non considerati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20326/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20327/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20331/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20333/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20336/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20338/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →