Cassazione Civile, Ordinanza n. 26393/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Due soggetti hanno proposto reclamo ex art. 36 l.fall. contro un atto di transazione stipulato dalle curatele di più fallimenti con alcuni istituti di credito. Il primo ricorrente agiva quale titolare di quote di società del gruppo e quale ex amministratore della società capogruppo; il secondo era una società creditrice chirografaria ammessa al passivo di uno dei fallimenti. Il tribunale ha ritenuto legittimata solo la società creditrice, escludendo il primo per difetto della qualità di fallito o di interessato ai sensi dell'art. 36 l.fall. I ricorrenti hanno impugnato il decreto deducendo, con un primo motivo, la violazione degli artt. 36 l.fall. e 100 c.p.c. per avere negato al primo ricorrente la legittimazione al reclamo, e con un secondo motivo la violazione degli artt. 36, 30, 32 e 35 l.fall. per asserita carenza di criteri oggettivi e di adeguato esame degli interessi da parte del curatore nell'adozione della transazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato non avesse carattere decisorio, poiché il reclamo ex art. 36 l.fall. riguardava i poteri del curatore nell'amministrazione del patrimonio fallimentare e non una controversia su diritti soggettivi. Conseguentemente, il ricorso per cassazione non era esperibile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il reclamo avverso gli atti del curatore e il provvedimento del tribunale reso su tale reclamo non è sempre ricorribile per cassazione; nel caso concreto il decreto non aveva natura decisoria perché attinente ai poteri di amministrazione del patrimonio fallimentare.
la legittimazione a proporre impugnazione richiede un interesse giuridicamente rilevante; il mero interesse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale non basta.
richiamato come parametro dell'operato del curatore nell'amministrazione del fallimento.
richiamato come parametro dell'operato del curatore nell'amministrazione del fallimento.
richiamato come parametro dell'operato del curatore nell'amministrazione del fallimento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il decreto del tribunale reso sul reclamo ex art. 36 l.fall. contro un atto del curatore è ricorribile per cassazione solo se presenta contenuto decisorio su diritti soggettivi; se attiene invece ai poteri di amministrazione del patrimonio fallimentare, il ricorso è inammissibile.
- La legittimazione a reclamare o impugnare non può fondarsi su un mero interesse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale, occorrendo una posizione giuridica qualificata rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
- Quando il sindacato investe valutazioni del curatore nell'amministrazione della procedura, il controllo giudiziale resta nei limiti previsti dalla legge fallimentare e non trasforma il reclamo in una controversia di merito sui diritti soggettivi dei terzi.
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