Cassazione Penale, Ordinanza n. 31463/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di tentata truffa. Con il primo motivo ha denunciato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo ha dedotto violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità per il delitto contestato, ma la censura è stata ritenuta una mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello e disattese; con il terzo ha lamentato l'eccessività della pena, senza però confrontarsi in modo specifico con la motivazione sulla dosimetria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 131-bis c.p. perché la motivazione di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della presenza di due condanne per reati della stessa specie, da cui derivava la mancanza di non abitualità del comportamento. Ha inoltre giudicato non specifico il motivo sulla responsabilità per tentata truffa, perché privo di un effettivo confronto con le ragioni della sentenza impugnata. Infine, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pena, osservando che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da congrua motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede anche la non abitualità del comportamento; la presenza di pregresse condanne per reati della stessa specie può escludere tale requisito.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; è inammissibile la censura che si risolva nella mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello senza effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i criteri legali di commisurazione.
La graduazione della pena deve essere effettuata in aderenza ai parametri relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere, con motivazione congrua sugli elementi ritenuti decisivi.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata quando, oltre alla modestia dell'offesa, risulti la non occasionalità della condotta desumibile da precedenti specifici o comunque da elementi che escludano la non abitualità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze riproducono in modo sostanzialmente identico quelle già formulate in appello, senza confutare in modo puntuale la motivazione del giudice di merito.
- La censura sulla dosimetria della pena è infondata se non evidenzia uno specifico vizio della motivazione, poiché la scelta del quantum sanzionatorio appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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