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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17056/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso il decreto di confisca di prevenzione relativo a un immobile (intestato a Stefania Grillo) e rapporti bancari/postali intestati a vari soggetti. Si contestava principalmente: a) che l'immobile era stato acquisito nel 1999, precedente al periodo di pericolosità qualificata (2004-2010), dunque non assoggettabile a confisca; b) che la pericolosità generica anteriore (art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011) non giustificava la confisca alla luce della sentenza Corte Cost. n.24/2019; c) carenza di indagine sul tenore di vita del proposto nel periodo 1990-2004 e prova che l'acquisto fosse stato effettuato con risorse dei genitori; d) contestazione delle deduzioni della Corte territoriale circa la mancata abitazione dell'immobile prima del 2004, sulla base di consumi idrici e di un provvedimento autorizzatorio del 2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159/2011; i vizi di motivazione sono in linea generale inammissibili salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente argomentato la sussistenza della pericolosità generica e l'insufficienza delle prove di apporto patrimoniale lecita (erogazioni dei genitori), nonché l'incoerenza dei consumi idrici rispetto a un'effettiva abitazione dell'immobile nei periodi contestati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011 (Codice antimafia)

    art. 1, comma 1, lett. a) e b); art. 4, comma 1, lett. c); art. 7, comma 1; art. 10, comma 2 e comma 3; art. 16; art. 24; art. 27, comma 2

    La Corte ricorda che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso in Cassazione è limitato alle violazioni di legge previste dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2. Inoltre, in presenza di misure fondate sia sulla pericolosità di cui alla lett. a) sia sulla lett. b), la declaratoria di illegittimità costituzionale della sola lett. a) comporta l'annullamento senza rinvio della misura se fondata esclusivamente su quella lett. a), mentre resta efficace la valutazione fondata sulla lett. b).

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di motivazione non può essere normalmente dedotto in cassazione; ammissibile solo la denuncia di motivazione inesistente o meramente apparente che integri la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in combinato disposto con le norme del d.lgs. 159/2011 sull'obbligo di motivazione nei decreti di prevenzione.

  • art. 597 c.p.p.

    Citato tra le norme evocative rispetto ai vizi dedotti (relativi alla produzione documentale), ma la Corte ha ritenuto le censure sul rilievo fattuale inammissibili o generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende a seguito di pronuncia di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.24 del 2019

    Riferimento che il ricorrente aveva invocato per sostenere l'illegittimità dell'applicazione della normativa; la Corte di Cassazione specifica limiti operativi della pronuncia costituzionale nell'ambito di misure fondate su diverse ipotesi di pericolosità.

Massime di principio

  • Nel processo di prevenzione il ricorso per cassazione è procedimentalmente e sostanzialmente limitato: si può dedurre in Cassazione solo la violazione di legge espressamente prevista dal d.lgs. 159/2011 (artt. 10 e 27). Le critiche esclusivamente di motivazione sono inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.
  • Se la confisca poggia su più ipotesi di pericolosità (es. lett. a) e lett. b) art.1), la declaratoria di incostituzionalità di una sola ipotesi comporta l'annullamento della misura solo se essa era fondata esclusivamente su quella ipotesi; la valutazione fondata su altra ipotesi legittima possono mantenere la misura.
  • La prova dell'origine lecita dei beni incombe su chi la deduce: dichiarazioni generiche di apporto da terzi (es. genitori) devono essere documentate; l'assenza di documentazione e dichiarazioni contraddittorie possono giustificare la valutazione negativa del giudice sulla provenienza lecita.
  • Nel valutare elementi materiali (es. consumo idrico, iscrizione di residenza, autorizzazioni a soggiorno temporaneo) il giudice apprezza la congruenza complessiva dei fatti; singoli elementi tecnici o formali, se non specificamente e convincente contestati con documentazione, possono risultare insufficienti a ribaltare la valutazione del giudice di merito.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e ben fondate su errori di diritto o su assoluta carenza di motivazione; trasformare in termini di diritto censure che sono in realtà di fatto o di merito espone al rischio di inammissibilità.

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