Sentenza n. 11757/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla istanza presentata dalla ricorrente in data 12 novembre 2024, per il riconoscimento del proprio titolo di studio per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento, presentata il 12 novembre 2024, del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto che, nonostante la presentazione dell’istanza e il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito senza che risultasse intervenuta una decisione espressa né una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e decorso del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e darne comunicazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato quindi ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine attribuito all’Amministrazione. Nel definire il procedimento, Amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento è richiamato quale termine violato dall’Amministrazione rimasta inerte.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica della completezza e l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può giungere a quattro mesi.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’obbligo di provvedere sussiste quando il privato abbia presentato una formale istanza e sia decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicare l’esito all’interessato, richiedendo ove necessario le integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- In assenza di una richiesta di integrazione documentale, il termine per concludere il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale non può eccedere il termine di verifica della completezza sommato ai tre mesi previsti per la decisione, ossia, secondo la decisione, quattro mesi complessivi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro, l’Amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, nonché ai principi elaborati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla materia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →