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Ordinanza

Ordinanza n. 456/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare a una cooperativa sociale controinteressata, con impugnazione degli atti di gara, della valutazione dell'offerta tecnica e della verifica di congruità dei costi della manodopera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta dal Comune in favore della cooperativa sociale controinteressata, nonché la comunicazione di aggiudicazione, i verbali delle operazioni di gara, gli atti di valutazione dell'offerta tecnica e la dichiarazione del RUP sulla congruità dell'offerta con riferimento ai costi della manodopera. Ha chiesto cautelativamente la sospensione degli effetti dell'aggiudicazione, oltre all'ostensione integrale di atti di gara e dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, alla declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e al risarcimento del danno, prioritariamente in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, né anticipa una valutazione sulla fondatezza delle censure di merito. La ricorrente ha inoltre formulato un'istanza istruttoria ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, nel breve tempo necessario alla definizione del giudizio di merito, non fosse configurabile un pregiudizio irreparabile per la ricorrente, considerato l'insieme dei rimedi disponibili nell'eventualità di accoglimento dell'impugnativa, compresa la possibilità di tutela in forma specifica o per equivalente secondo quanto sarà valutato nel merito. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'utenza del servizio appariva adeguatamente garantita dalla clausola sociale prevista dal capitolato, escludendo così anche un'esigenza cautelare connessa alla continuità del servizio. Non ricorrendo le condizioni per definire la controversia con sentenza in forma semplificata, il TAR ha fissato l'udienza pubblica di merito al 24 settembre 2026, riservando a tale sede anche la decisione sull'istanza istruttoria ex art. 65, comma 3, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La tutela cautelare è stata negata per l'assenza di un pregiudizio irreparabile nel tempo occorrente alla definizione del giudizio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    istanza istruttoria formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 65 co. 3 c.p.a.

    La relativa istanza istruttoria non è stata decisa in sede cautelare ed è stata riservata alla trattazione di merito.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del D.Lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base normativa della comunicazione di aggiudicazione impugnata; l'ordinanza non ne svolge un'interpretazione.

  • art. 122 c.p.a.

    declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ex art. 122 c.p.a.

    La norma è richiamata con riferimento alla domanda eventuale di inefficacia del contratto; non è stata applicata o interpretata in questa fase cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa all'impugnazione di un'aggiudicazione, la sospensione può essere negata quando, nel breve tempo necessario alla decisione di merito, non risulti un pregiudizio irreparabile per il concorrente, anche in considerazione dei rimedi disponibili in caso di successivo accoglimento.
  • La mera possibilità che l'aggiudicazione produca effetti economici o organizzativi sfavorevoli per il concorrente non integra necessariamente il periculum in mora quando l'eventuale lesione sia suscettibile di tutela in forma specifica o per equivalente.
  • Nelle controversie concernenti l'affidamento di servizi soggetti a clausola sociale, la garanzia di continuità dell'utenza assicurata dalla clausola può concorrere a escludere l'urgenza cautelare connessa al rischio di interruzione o compromissione del servizio.
  • Quando non ricorrono le condizioni per definire la controversia con sentenza in forma semplificata, il giudice cautelare può respingere la sospensiva e fissare contestualmente l'udienza pubblica per la trattazione del merito, riservando a tale sede la decisione sulle istanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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