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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23384/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello l'equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di un giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Catania, sezione lavoro, avente a oggetto l'opposizione a un'intimazione di pagamento di contributi previdenziali. La domanda era stata respinta in sede monitoria e poi in opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, sul rilievo che il valore della controversia presupposta fosse di appena 1.006,66 euro e che, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali della richiedente, la causa dovesse considerarsi irrisoria ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001, con esclusione del pregiudizio non patrimoniale da ritardo. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: (1) violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la soglia dell'indennizzo minimo annuo di euro 400,00 e la giurisprudenza di legittimità avrebbero imposto di considerare non bagatellare una causa di valore superiore a euro 500,00; (2) la medesima violazione sotto diverso profilo; (3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta nel giudizio presupposto in ragione delle condizioni economiche della ricorrente; (4) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per motivazione apparente, non essendo comprensibile se il giudice d'appello avesse valorizzato reddito, patrimonio o ISEE; (5) violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU per avere escluso il danno morale nonostante la durata del processo eccedesse di un anno e sei mesi la durata ragionevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi quattro motivi nei limiti in cui censuravano la declaratoria di irrilevanza della pretesa per irrisorietà del valore della causa e per difetto di adeguata motivazione sulla considerazione delle condizioni personali della richiedente. Ha affermato che l'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001 presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, ma tale valutazione deve essere compiuta anche in rapporto alle condizioni personali della parte; la Corte territoriale, nel caso concreto, aveva motivato in modo sostanzialmente autoassertivo e apparente, senza una chiara presa di posizione su tale profilo. Il quinto motivo è stato invece dichiarato manifestamente inammissibile perché attinente a una questione di danno e quantificazione rimasta assorbita. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lett. g)

    La pretesa di equa riparazione si presume insussistente, salvo prova contraria, quando il pregiudizio da irragionevole durata derivi da una pretesa o da una causa di valore irrisorio, da valutarsi anche in relazione alle condizioni personali della parte.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, commi 1 e 3

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'importo minimo dell'indennizzo annuo orienta indirettamente la soglia di irrisorietà della causa presupposta.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a sostegno dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina sull'irrisorietà del valore della causa.

  • art. 111 Cost.

    Invocato a sostegno dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina sull'irrisorietà del valore della causa.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Utilizzato come parametro per denunciare violazione di legge nei primi, secondi e quinti motivi.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Utilizzato per denunciare la motivazione apparente e la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma violata per asserita motivazione non comprensibile e apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma violata per asserita motivazione non comprensibile e apparente.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per sostenere il diritto all'equa riparazione per durata irragionevole del processo.

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    Norma richiamata per indicare che la domanda era stata rigettata anche all'esito dell'opposizione al decreto monitorio.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudizio sulla irrisorietà della pretesa o del valore della causa non può essere compiuto in modo meramente astratto o aritmetico, ma deve considerare anche le condizioni personali della parte che ha coltivato o subito il giudizio presupposto.
  • L'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001 introduce una presunzione di insussistenza del pregiudizio da ritardo nei casi di pretesa irrisoria, ma tale presunzione è superabile e va applicata con motivazione effettiva e non apodittica.
  • La motivazione del decreto che escluda l'indennizzo per irrisorietà della causa è apparente quando richiami dati reddituali o patrimoniali senza spiegare il nesso logico-giuridico tra tali dati e la conclusione sulla bagatellarità della lite.
  • La valutazione di non bagatellarità può essere ricavata anche in controversie di lavoro, previdenziali o assistenziali, ove il valore economico sia modesto ma la posta in gioco sia apprezzabile in relazione alla situazione concreta della parte.
  • Il motivo di ricorso che investe un profilo di danno rimasto assorbito dalla decisione di rigetto della domanda è inammissibile perché non attacca una statuizione effettivamente decisiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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