Cassazione Penale, Sentenza n. 18172/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione per tre motivi: 1) errata valorizzazione dello stato di ubriachezza quale fattore escludente il dolo (contestata applicazione degli artt. 43 e 92 c.p.); 2) errata interpretazione del dolo richiesto dal reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), avendo il Tribunale ritenuto necessario una "strategia" o scopo per integrare il dolo anziché la semplice consapevolezza e volontà di ostacolare atti d'ufficio; 3) contraddittorietà e travisamento della prova, poiché il Tribunale avrebbe ignorato passaggi delle deposizioni dei pubblici ufficiali che descrivono condotte minacciose e fisicamente aggressive dirette a ostacolare l'attività di ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i tre motivi: ha affermato che lo stato di ubriachezza non esclude automaticamente il dolo e che per il reato di resistenza è sufficiente la consapevolezza e volontà di opporsi all'atto d'ufficio, indipendentemente dalle motivazioni soggettive. Ha inoltre accertato il travisamento delle deposizioni dei pubblici ufficiali, rilevando elementi probatori di minacce e aggressioni ignorati dal giudice di merito. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato al Tribunale di Padova per nuovo processo in diversa persona fisica. La richiesta di applicazione dell'esimente di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è stata respinta in sede di legittimità perché i presupposti richiedono elementi fattuali immediatamente ricavabili dagli atti e il fatto storico non è stato correttamente ricostruito.
Norme richiamate
Richiamato per contestare l'erronea esclusione del dolo in relazione allo stato di ubriachezza: la Corte osserva che l'ubriachezza non esclude automaticamente il dolo e la colpevolezza va valutata con i criteri degli artt. 42 e 43 c.p.
Richiamato nella dottrina giurisprudenziale sul rapporto tra imputabilità e colpevolezza in stato di ubriachezza; la Corte precisa che l'art. 92 non disciplina la colpevolezza e quindi non giustifica l'automatica esclusione del dolo.
Norma del reato di resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ribadisce che il dolo specifico si configura nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto d'ufficio, indipendentemente da scopi o motivazioni soggettive.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata applicata in sede di legittimità perché richiede presupposti desumibili immediatamente dagli atti e non è possibile quando il fatto storico è oggetto di travisamento probatorio.
art. 550, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare il rito (citazione diretta a giudizio) relativo al reato in oggetto e le conseguenze sulla impugnabilità della sentenza.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Citato per chiarire che la sentenza assolutoria del Tribunale, in questo contesto, è inappellabile e soggetta a ricorso ordinario per cassazione.
art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle limitazioni del ricorso immediato; la Corte spiega che tali limitazioni non si applicano nel caso di ricorso ordinario proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria.
Norma che disciplina i vizi deducibili nel ricorso per cassazione ordinario; la Corte osserva che nel presente ricorso potevano essere dedotti tutti i vizi previsti da tale articolo.
Massime di principio
- Lo stato di ubriachezza non esclude automaticamente il dolo: occorre valutare se l'agente abbia mantenuto la capacità di agire in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento voluto.
- Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico è la consapevolezza e volontà di opporsi al compimento di un atto d'ufficio; non è necessario uno scopo strategico o una pianificazione.
- In Cassazione è sindacabile il travisamento della prova quando vi è una distorsione palese del "significante" (la trascrizione o la riproduzione fattuale degli atti) che rende la motivazione contradictoria o manifestamente illogica.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere riconosciuta in sede di legittimità solo se i requisiti sono immediatamente desumibili dagli atti e non richiedono ulteriori accertamenti di merito.
- In caso di annullamento per travisamento probatorio è seguito il rinvio per nuovo giudizio, che dovrà riesaminare i fatti alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18025/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18026/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18028/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18031/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18032/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18033/2026 del 20/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →