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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39512/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi: 1) deduzione della prescrizione del reato di ricettazione per mancata prova certa della data di acquisizione del bene e applicazione del principio del favor rei, con conseguente collocazione del momento consumativo in prossimità del reato presupposto (commesso tra il 31/01/2012 e il 10/02/2012) e quindi estinzione prima della sentenza impugnata; 2) censura sulla sussistenza del concorso nella ricettazione e sulla mancata valutazione della buona fede e degli elementi di difesa (mandato di terzo, consegna in busta chiusa, identificazione con documenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha affermato che la ricettazione è reato istantaneo e che, in mancanza di prova certa sulla data di acquisizione del bene, deve applicarsi il principio del favor rei collocando la consumazione in prossimità della data del reato presupposto (tra il 31/01/2012 e il 10/02/2012). Ne è conseguito che, in assenza di cause di sospensione, il termine decennale di prescrizione è maturato il 10/02/2022, anteriormente alla pronuncia della Corte d'appello del 21/06/2022. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (ai sensi dell'art. 620 c.p.p.). La censura relativa alla valutazione della buona fede è stata superata dalla declaratoria di estinzione per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Definisce il reato di ricettazione; la Corte lo interpreta come reato istantaneo, consumato al momento in cui l'agente riceve le cose di provenienza delittuosa.

  • artt. 624-625 c.p.

    Norme sul furto e sue aggravanti: il furto dell'assegno è il reato presupposto la cui data di commissione serve, in mancanza di prova contraria, a collocare temporalmente la consumazione della ricettazione.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Aggravante contestata in capo all'imputato (aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato successivo); menzionata nel capo di imputazione come circostanza aggravante.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Previsioni relative ai motivi di ricorso per cassazione invocati (inosservanza o errata applicazione della legge penale e carenza o contraddittorietà della motivazione). La Corte le utilizza per esaminare i due motivi di ricorso.

  • art. 531 c.p.p.

    Norma richiamata nelle censure di merito (riguarda decisioni di merito e motivazione); citata a supporto delle doglianze sulla motivazione di appello.

  • art. 533 c.p.p.

    Norma richiamata con riferimento ai limiti della cognizione in sede di appello e alla valutazione della prova d'appello; richiamata nelle deduzioni difensive concernenti la valutazione della buona fede.

  • art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Norma che autorizza la Corte di Cassazione ad annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione: applicata per dichiarare l'estinzione e disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • art. 110 c.p.

    Norma sulla concorso di persone nel reato; richiamata in relazione alla contestazione della partecipazione dell'imputato alla ricettazione.

  • principio del favor rei (giurisprudenza)

    Principio giurisprudenziale richiamato: in assenza di prova certa sulla data di consumazione di un reato istantaneo, il termine di prescrizione deve essere computato a favore dell'imputato, collocando la consumazione nella data più risalente ragionevolmente compatibile (in questo caso in prossimità della data del reato presupposto).

Massime di principio

  • La ricettazione è reato istantaneo: si considera consumata quando l'agente riceve il bene di provenienza delittuosa; il momento del mero rinvenimento successivo in suo possesso non è rilevante per la consumazione.
  • Se la data di acquisizione del bene non è provata con certezza dall'accusa, si applica il principio del favor rei: la consumazione va collocata nella data più favorevole all'imputato, di norma in prossimità della commissione del reato presupposto.
  • L'onere di provare con precisione la data di consumazione grava sull'accusa; in mancanza di tale prova la prescrizione va calcolata in favore dell'imputato.
  • Quando la prescrizione è estinta e ciò risulta dalle regole di computo temporale, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • Le contestazioni sulla sussistenza del concorso o sulla buona fede devono essere valutate sul piano della prova e della motivazione: tuttavia, se il reato risulta estinto per prescrizione, la questione sostanziale può diventare irrilevante ai fini del prosieguo del processo.
  • In processi simili è fondamentale che gli atti d'accusa e le sentenze di merito indichino chiaramente e motivino la data di consumazione quando tale data è rilevante per il computo della prescrizione.

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