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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11707/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per tentata violenza privata aggravata dall'uso di uno strumento atto a offendere. Il ricorrente deduceva errore di qualificazione giuridica: la condotta sarebbe stata esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) e, quindi, sussisterebbe la causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p., poichè l'azione sarebbe stata finalizzata a tutelare il possesso immediato di un fondo conteso contro un presunto tentativo di spoglio da parte della persona offesa. Nel fatto, l'imputato avrebbe minacciato con un forcone la persona offesa per impedirle la manovra di inversione del senso di marcia dell'autovettura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo di specificità e meramente reiterativo delle doglianze già rigettate dai giudici di merito; ha ritenuto infondata la ricostruzione difensiva della presunta intenzione dell'imputato di impedire uno spoglio. Conseguentemente resta ferma la condanna di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 1.850,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica dei fatti si fonda sulla concreta ricostruzione della condotta e delle sue modalità: una minaccia con strumento atto a offendere può integrare violenza privata anche se diretta a impedire una manovra stradale, se è idonea a costringere la vittima.
  • L'esercizio del diritto come causa di giustificazione richiede prova della necessità immediata e della proporzionalità dell'azione: mere asserzioni difensive non supportate da elementi probatori sono insufficienti.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; motivi meramente reiterativi o generici sono dichiarati inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato a pagare spese, sanzioni pecuniarie e a rimborsare le spese della parte civile secondo l'art. 616 c.p.p.; dunque il rischio economico di un ricorso infondato è concreto.
  • La valutazione del fatto (es. se la manovra costituisce accesso abusivo o spoglio) è riservata ai giudici di merito e difficilmente censurabile in cassazione se adeguatamente motivata e supportata da elementi di fatto.

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