Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18742/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla demolizione, eseguita da una società acquirente e dal direttore dei lavori, di un fabbricato in parte insistente sul terreno dei ricorrenti e in parte sull’adiacente fondo del venditore originario. I proprietari sostenevano che la demolizione fosse avvenuta senza loro accordo e in modo illecito, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti sia dall’ingresso sul fondo sia dalla perdita della possibilità di mantenere o regolarizzare il manufatto. I giudici di merito avevano invece ritenuto che i ricorrenti non avessero rinunciato all’esecuzione della precedente sentenza che imponeva la demolizione della porzione abusiva e che la società acquirente fosse subentrata nell’obbligo di adempiere al giudicato. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato nove motivi: hanno denunciato, tra l’altro, motivazione apparente, violazione dell’art. 2909 c.c. per insussistenza della qualità di avente causa, violazione delle norme sull’accessione, sull’esecuzione forzata e sulla mora del creditore, nonché omessa pronuncia sulle prove istruttorie e sul danno. La compagnia assicurativa controricorrente è stata dichiarata inammissibile per difetto di prova dei poteri rappresentativi di chi aveva conferito la procura.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso della compagnia assicurativa perché non era stata prodotta la delibera da cui derivavano i poteri rappresentativi dei soggetti che avevano conferito il mandato al difensore. Nel merito, però, ha rigettato integralmente il ricorso principale: ha escluso che vi fosse motivazione apparente, ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 2909 c.c. perché nel contratto di vendita gli acquirenti avevano espressamente accettato il bene e il giudicato di demolizione, ha affermato che non risultava alcuna rinuncia dei proprietari all’esecuzione della sentenza demolitoria, e ha stabilito che l’esecuzione della demolizione in adempimento di un obbligo giudiziale non è condotta illecita, anche se il creditore non coopera. Ha inoltre negato la risarcibilità del danno non patrimoniale dedotto, osservando che la demolizione coincideva con la soddisfazione dell’interesse tutelato dal giudicato e che, comunque, mancava prova del danno. È stata infine esclusa l’omessa pronuncia sul rigetto delle richieste istruttorie, ritenuto implicito nella decisione di merito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    La produzione del documento contenente la procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento dei poteri sostanziali e processuali al procuratore; in mancanza, il controricorso è inammissibile ed il vizio è rilevabile d'ufficio.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente o mancante solo quando difetti il minimo argomentativo; non basta la mera contestazione della ricostruzione del giudice se la ratio decidendi è comprensibile.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato si estende agli aventi causa; chi acquista il bene accettandolo nello stato di fatto e di diritto e conoscendo la sentenza passata in giudicato subentra nell'obbligo imposto dal giudicato.

  • art. 934 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere lo sfavore ordinamentale per la demolizione, ma ritenuto non idoneo a dimostrare una rinuncia al diritto alla demolizione.

  • art. 936 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'accessione, ma non ritenuto decisivo ai fini della prova della rinuncia al diritto alla demolizione.

  • art. 2931 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'esecuzione dell'obbligo di demolire, ma la Corte ha affermato che l'adempimento di un obbligo imposto da sentenza è lecito anche se il creditore non collabora.

  • art. 612 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sull'esecuzione degli obblighi di fare; la Corte ha ribadito che l'esecuzione dell'obbligo giudiziale non integra un illecito.

  • art. 51 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo sull'asserita illiceità dell'ingresso nel fondo; la Corte ha escluso l'illiceità perché l'ingresso era strumentale all'adempimento del giudicato.

  • art. 1146 c.c.

    Richiamato per contestare la pretesa detenzione del fondo da parte dell'esecutore della demolizione; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva rispetto alla liceità dell'adempimento.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando il rigetto della domanda o delle richieste istruttorie è implicito nella statuizione che esclude l'illiceità della condotta.

  • art. 1206 c.c.

    Le norme sulla mora del creditore non impediscono al debitore di adempiere comunque; se il creditore non coopera, il debitore può eseguire la prestazione e liberarsi.

  • art. 1207 c.c.

    Richiamato nel medesimo contesto della mora del creditore; la Corte ne trae il principio per cui l'inerzia del creditore non trasforma l'adempimento in fatto illecito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel contratto di vendita per indicare che la sentenza demolitoria era passata in giudicato.

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale si estende agli aventi causa del soggetto originariamente obbligato: l'acquirente che acquisti un bene espressamente accettando la situazione giuridica derivante da una sentenza definitiva subentra nell'obbligo imposto dal giudicato.
  • L'adempimento di un obbligo di fare imposto da sentenza, anche se eseguito contro la volontà o senza la cooperazione del creditore, non è di per sé condotta illecita; la mora del creditore non impedisce il perfezionamento di un adempimento legittimo.
  • Per configurare il danno non patrimoniale occorre la lesione di un interesse costituzionalmente protetto; non è risarcibile come danno un evento che coincida con la realizzazione dell'interesse tutelato dal giudicato.
  • La motivazione è apparente solo quando manca il nucleo argomentativo minimo della decisione; non vi è nullità se la ratio decidendi è comprensibile e consente alle parti di difendersi.
  • L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di rigetto sulla domanda principale rende implicitamente respinte anche le richieste istruttorie o le questioni logicamente subordinate.
  • Nel giudizio di legittimità, la validità della costituzione del controricorrente richiede la produzione del documento da cui risultano i poteri di rappresentanza del soggetto che ha conferito la procura al difensore; in mancanza, il controricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.