Cassazione Penale, Sentenza n. 26425/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Ha impugnato la conferma d'appello sostenendo: 1) che, non essendole stata contestata recidiva e considerata la dichiarazione di fallimento del 30 marzo/4 aprile 2012, la sentenza avrebbe dovuto essere emessa ex art. 129 c.p.p. per intervenuta prescrizione; inoltre lamentava di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento (avendo ricevuto solo una comunicazione in carcere e contestando la mancata informazione da parte del difensore); 2) che la pena è eccessiva e che le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto prevalere sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul profilo della prescrizione è stato ritenuto che il reato si prescriverà il 30/09/2024 (dodici anni e mezzo dopo la dichiarazione di fallimento del 30/03/2012), tenuto conto degli atti interruttivi registrati, pertanto la prescrizione non era maturata. Quanto alle censure sulla mancata conoscenza del processo, la Corte ha osservato che la ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore fiduciario fin dall'inizio del giudizio e non ha documentato vizi di notifica; le questioni sulla prova e sull'assenza di dolo sono state già adeguatamente esaminate e motivate nei provvedimenti di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente non ha effettivamente contestato la motivazione della Corte d'appello: la conferma del trattamento sanzionatorio è stata motivata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e alla rilevanza di precedenti penali per delitti di falso e contro il patrimonio, che escludono elementi positivi tali da giustificare attenuanti in prevalenza. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti della ripetizione dei motivi di ricorso in Cassazione e per precisare che i motivi sono stati esaminati nei limiti consentiti dall'articolo
Richiamato dalla ricorrente come base per una pronuncia da inefficacia (sentenza ex art.129) per intervenuta prescrizione; la Corte ha escluso l'applicabilità perché ha ritenuto che la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza, avendo computato gli atti interruttivi
Richiamato dalla Corte per motivare il trattamento sanzionatorio: applicazione dei criteri legali di determinazione della pena e valutazione negativa della personalità dell'imputata (numerosi precedenti) come base per non riconoscere attenuanti in misura da prevalere sulle aggravanti
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata considerando la data di decorrenza specifica del reato (qui la dichiarazione di fallimento) e gli eventuali atti interruttivi: la mera affermazione della prescrizione è insufficiente se non supportata dal calcolo degli atti interruttivi
- Se l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore e non documenta vizi di notifica, le doglianze sulla mancata conoscenza del processo hanno scarso valore: l'onere di provare irregolarità di notifica o omissioni è dell'interessato
- I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o non argomentate rispetto alle ragioni di merito sono frequentemente inammissibili o destinate al rigetto
- In sede di determinazione della pena il giudice applica i criteri dell'art. 133 c.p.: l'assenza di elementi positivi nella personalità e l'esistenza di precedenti per reati analoghi possono giustificare il mantenimento della pena e l'esclusione della prevalenza delle attenuanti
- Le questioni probatorie decise in modo congruamente motivato dai giudici di merito sono difficilmente rimettibili in discussione in Cassazione se il ricorrente non indica vizi logico-giuridici specifici nella motivazione
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