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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38935/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una fondazione per il pagamento di contributi al fondo pensione relativi a più trimestri tra il 2011 e il 2016, oltre a sanzioni. Nel giudizio di opposizione il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità perché, alla prima udienza di discussione, nessuna delle parti era comparsa e non risultava provata la notificazione del ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza. La Corte d'appello ha confermato tale esito, ritenendo non necessaria, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, la comunicazione di cancelleria del decreto di fissazione, diversamente da quanto avviene nell'appello soggetto al rito lavoro. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 421 e 291 c.p.c., sostenendo che, in mancanza di comunicazione del decreto di fissazione d'udienza o di altra effettiva conoscenza dello stesso, avrebbe dovuto essere assegnato un termine perentorio per rinnovare la notificazione, poiché altrimenti si determinava una decadenza irreparabile dall'opposizione, in modo analogo a quanto previsto per l'appello ex art. 435 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, quando la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non risulti eseguita, il giudice non può dichiarare l'improcedibilità sulla sola base della mancata comparizione delle parti, senza verificare d'ufficio se l'opponente abbia avuto effettiva conoscenza del decreto di fissazione. Richiamando l'orientamento consolidato in tema di appello nel rito lavoro e un precedente analogo in materia di opposizione a licenziamento, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di garantire il corretto esercizio dei poteri del giudice e la tutela del contraddittorio, in relazione alla mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

  • art. 291 c.p.c.

    Invocato per sostenere che, in caso di vizio della notificazione, il giudice debba assegnare un termine perentorio per la rinnovazione, anziché dichiarare immediatamente l'improcedibilità.

  • art. 647 c.c.

    Richiamato per evidenziare il pregiudizio derivante dall'eventuale decadenza dall'opposizione e dalla conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto.

  • art. 435 c.p.c.

    Utilizzato come parametro analogico: nel rito lavoro l'efficacia del termine per notificare l'appello presuppone la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza, a tutela del diritto di difesa.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo e alla notificazione dell'atto introduttivo con il decreto di fissazione dell'udienza.

  • art. 415 c.p.c.

    Richiamato per il meccanismo di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel rito lavoro, applicato in via di rinvio all'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 1, commi 51-57, L. 92/2012

    Richiamati come precedente analogico in un procedimento sommario poi eventualmente trasformabile in cognizione ordinaria, nel quale è stata ritenuta necessaria la verifica dell'effettiva conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza prima di dichiarare l'improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando un'attività processuale è soggetta a termine perentorio e la sua omissione comporta un pregiudizio irreversibile alla parte, il giudice deve verificare che la parte abbia avuto conoscenza dell'atto o del presupposto che fa sorgere l'onere di attivarsi.
  • Nel rito lavoro, la mancanza o l'irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non può essere automaticamente sanzionata con l'improcedibilità se non si accerta previamente che la parte onerata abbia avuto effettiva conoscenza della data di discussione.
  • L'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, pur essendo un ordinario processo di cognizione e non un mezzo di impugnazione, può essere trattata, quanto agli effetti della mancata notificazione del ricorso e del decreto, in modo analogo all'appello nel rito lavoro, in funzione della tutela del diritto di difesa.
  • La dichiarazione di improcedibilità per mancata comparizione all'udienza non è legittima se il giudice non verifica d'ufficio se l'assenza dipenda dalla mancata conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza notificabile unitamente al ricorso.
  • La disciplina processuale va interpretata in modo costituzionalmente orientato affinché l'omissione della comunicazione o della notificazione dell'atto presupposto non si traduca in una preclusione irreversibile del diritto di difesa.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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