Cassazione Penale, Sentenza n. 2852/2022 del 25/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d) c.p.p. Per tale inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (valutati profili di colpa), al versamento della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 26/10/2021.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bologna (17/06/2020) che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, lo ha condannato per fatti in relazione agli artt. 56 e 629 e 582 c.p. Il ricorso deduce: (1) violazione di legge sugli artt. 56 e 629 c.p., sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati, invece, ai sensi dell'art. 393 c.p. perché l'imputato riteneva di soddisfare personalmente una pretesa che avrebbe potuto essere esercitata giudizialmente; (2) vizio di motivazione rispetto alla ritenuta illiceità del negozio giuridico da cui derivavano le pretese dell'imputato. Successivamente, il 14/09/2020 l'imputato ha rinunciato al ricorso chiedendo l'emissione del titolo esecutivo.
Norme richiamate
Richiamato nell'impugnazione in quanto la sentenza di merito aveva ritenuto la ricorrenza di tentativo; il ricorrente contesta la qualificazione giuridica con riferimento a questa norma
Norma penale contestata nella sentenza di merito (rapina) e presa di mira dal ricorso che ne contesta l'applicazione ai fatti
Articolo relativo alle lesioni personali, richiamato nella condanna di merito e menzionato nella motivazione della sentenza d'appello
Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione dei fatti: secondo il ricorreente la condotta sarebbe configurabile secondo questa norma perché agì convinto di soddisfare una pretesa, cioè in situazione di giustificazione o diversa rilevanza penale
art. 591, co. 1, lett. d) c.p.p.
Norma procedurale invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in presenza di rinuncia dell'imputato all'impugnazione
Norma che consente, valutati i profili di colpa, di irrodere sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (versamento a favore della cassa delle ammende) per la causa di inammissibilità derivante dalla sua condotta
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, nella valutazione dei profili di colpa ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie, la Corte deve considerare le modalità con cui la causa di inammissibilità è stata determinata
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, validamente manifestata e depositata, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce il prosieguo del giudizio di legittimità.
- Quando il ricorrente dichiara rinuncia espressa e chiede l'emissione del titolo esecutivo, il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure e dichiara l'impugnazione inammissibile per carenza di interesse.
- L'inammissibilità per rinuncia comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare, previa valutazione della colpa, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare le conseguenze pratiche (perdita dell'impugnazione, obbligo spese, possibile sanzione) e accertare che la rinuncia sia libera, informata e priva di vizi che ne possano giustificare la revoca.
- Se si ritiene che la qualificazione giuridica dei fatti sia errata (es. contestazione tra reati diversi), tale censura perde efficacia se viene successivamente presentata una rinuncia che rende inammissibile il ricorso; dunque la strategia processuale deve considerare il momento e le ragioni della rinuncia.
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