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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47474/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Passamonti ha censurato la determinazione degli aumenti a titolo di continuazione, sostenendo che non corrispondono alla misura del minimo edittale prevista per il reato base. Barona ha dedotto vizi di motivazione (sostenendo che la Cassazione avesse annullato l'intera statuizione e non solo la pena base), inosservanza dell'art. 627 c.p.p. (per non aver la Corte d'appello applicato le indicazioni del rinvio della Cassazione nella parte relativa alla determinazione complessiva della pena) e violazione/erronea applicazione degli artt. 81, comma finale, e 133 c.p. sul calcolo degli aumenti in continuazione e sull'individuazione del reato più grave.

La decisione

I ricorsi sono dichiarati inammissibili. Quanto a Passamonti, la Corte ha osservato che in sede d'appello era stato depositato un concordato sulla pena (art. 599‑bis c.p.) e che la pena è stata rideterminata nella misura concordata dalle parti, perciò l'imputato non può dedurre violazioni in relazione alla pena così determinata; nessuna illegittimità negli aumenti per continuazione è stata indicata. Quanto a Barona, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Sesta Sezione aveva limitato il rinvio alla rideterminazione della pena per il reato base in conseguenza dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 n.1 c.p., perciò la Corte d'appello, individuato il reato base (capo G) e ritenuti congrui gli aumenti per continuazione già operati, ha legittimamente mantenuto gli aumenti nella stessa misura; anche assumendo che il rinvio fosse stato più ampio, la rideterminazione operata sarebbe comunque corretta. Per entrambi i ricorrenti è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria (euro 3.000) a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. pen.

    La Corte ha considerato l'istanza di concordato sulla pena presentata in appello rilevante: la pena concordata è stata integralmente recepita nella rideterminazione e impedisce al ricorrente di censurarne la misura.

  • art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen.

    L'esclusione dell'aggravante (numero delle persone) ha inciso sul rilievo della Sesta Sezione: la Cassazione ha limitato l'annullamento alla determinazione della pena per effetto dell'accoglimento del motivo relativo a tale aggravante.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio debba attenersi all'ambito del rinvio deciso dalla Cassazione; nella fattispecie il rinvio è stato inteso come limitato alla rideterminazione della pena rispetto al reato base.

  • art. 133 cod. pen.

    I parametri di determinazione della pena (circostanze, previgente esclusione di aggravanti, ecc.) sono stati applicati correttamente dai giudici d'appello e dalle sezioni della Cassazione, giustificando la congruità della pena e degli aumenti in continuazione.

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la logica del calcolo degli aumenti per continuazione, come applicata dalla Corte d'appello e validata dalla Cassazione, non fosse viziata; non è stata condivisa la censura sulla necessità di ricalcolare integralmente gli aumenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    A fronte dell'inammissibilità dei ricorsi la Corte ha disposto la condanna delle parti al pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, richiamando la norma.

Massime di principio

  • Se in sede di appello viene concordata con il pubblico ministero una pena mediante istanza ex art. 599-bis, chi ha accettato tale concordato ha limitate possibilità di impugnare in Cassazione la misura della pena concordata.
  • La portata del rinvio disposta dalla Corte di Cassazione è determinante: il giudice del rinvio è vincolato all'ambito stabilito dalla sentenza di annullamento; se la Cassazione ha limitato l'annullamento alla determinazione della pena per il reato base, il giudice del rinvio non è necessariamente tenuto a ricalcolare tutti gli aumenti per continuazione.
  • Quando le fattispecie ascritte al medesimo imputato sono punite con la stessa pena edittale, l'individuazione del reato più grave (reato base) può non richiedere motivazione estesa, soprattutto se evidente dalla natura dei reati; tuttavia la scelta deve comunque essere coerente e verificabile.
  • Le censure sulle modalità di calcolo degli aumenti per continuazione richiedono che il ricorrente indichi specifici profili di illegittimità o errori di calcolo: argomentazioni generiche o non comprovate sono destinate a essere respinte come manifestamente infondate.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi del codice di procedura penale.

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