Cassazione Penale, Sentenza n. 34147/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannata)
La controversia
La ricorrente, condannata con due decreti penali divenuti esecutivi il 18 dicembre 2025, impugnava l’ordinanza del 7 aprile 2026 con cui il GIP del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza del 6 febbraio 2026 volta al riconoscimento della continuazione e alla conseguente concessione della sospensione condizionale della pena. I decreti, emessi il 12 settembre 2024 e il 13 giugno 2025, riguardavano entrambi l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute per i dipendenti della società di cui la ricorrente era legale rappresentante: le omissioni si riferivano, rispettivamente, ai mesi da gennaio a dicembre 2021 e da gennaio a dicembre 2022. Con un unico motivo, la ricorrente denunciava violazione dell’art. 81 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l’omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale, l’identità del contesto imprenditoriale e la persistente crisi economico-finanziaria della società indicassero una comune matrice ideativa e un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio. Ha ritenuto contraddittoria e manifestamente illogica la motivazione del giudice dell’esecuzione, che aveva valorizzato la prossimità temporale delle condotte, l’identità della norma violata e l’omogeneità del contesto lavorativo, ma aveva escluso la continuazione senza spiegare coerentemente tale conclusione. Ha inoltre rilevato che l’ordinanza non si era confrontata con la deduzione difensiva secondo cui le omissioni erano riconducibili alla medesima e perdurante crisi economico-finanziaria della società. Il rinvio richiede una nuova valutazione complessiva degli elementi indicati; la Corte non ha direttamente riconosciuto la continuazione né deciso sulla richiesta di sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., presuppone l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso, desumibile da elementi sintomatici quali l'omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale dei fatti, l'identità del bene giuridico offeso, le modalità della condotta, il contesto nel quale essa si colloca e la causale unitaria che abbia orientato l'azione del soggetto agente.
In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso attraverso una valutazione complessiva degli indici sintomatici, tra cui omogeneità, prossimità temporale, contesto e causale unitaria.
spetta al giudice dell'esecuzione valutarli complessivamente, verificando se le diverse violazioni costituiscano esecuzione di un programma criminoso unitariamente concepito, senza arrestarsi ad una considerazione atomistica dei singoli episodi.
La disciplina della continuazione impone di verificare se le violazioni siano esecuzione di un programma criminoso unitario, considerando congiuntamente gli episodi e gli elementi allegati, non isolandoli l’uno dall’altro.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione in sede esecutiva occorre accertare l’unicità del disegno criminoso sulla base di una valutazione complessiva degli elementi sintomatici, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità temporale, identità del bene giuridico, modalità della condotta, contesto e causale unitaria.
- Il condannato ha l’onere di allegare gli elementi indicativi della comune matrice ideativa; il giudice dell’esecuzione deve valutarli complessivamente e verificare se i fatti siano attuazione di un programma criminoso unitariamente concepito, senza esaminarli in modo atomistico.
- Il rigetto dell’istanza di continuazione deve confrontarsi con le allegazioni difensive e fornire una motivazione logicamente coerente: è contraddittorio valorizzare indici tipici dell’unicità del disegno criminoso e, senza adeguata spiegazione, escluderne la sussistenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34134/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34137/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34139/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34141/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34142/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34143/2026 del 23/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →