Cassazione Penale, Ordinanza n. 35811/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno impugnato la sentenza del 29 ottobre 2025 della Corte di appello di Catania, che aveva parzialmente confermato la condanna di primo grado per furti pluriaggravati di autovetture commessi in concorso, dichiarando per due episodi di furto non doversi procedere per difetto di querela e rideterminando conseguentemente la pena. Un ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. ed erronea valutazione, apparenza e contraddittorietà della motivazione sull’identificazione; erronea applicazione della recidiva; violazione di legge e apparenza della motivazione nel diniego delle attenuanti generiche. L’altro ricorrente ha dedotto un unico motivo, lamentando l’illogicità della motivazione che aveva negato le attenuanti generiche. La memoria depositata il 6 luglio 2026 è stata ritenuta tardiva, perché non rispettosa del termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 611 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, il motivo sull’identificazione è stato ritenuto reiterativo delle censure d’appello e diretto a ottenere una non consentita rivalutazione del merito probatorio; quello sulla recidiva è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché i giudici di merito avevano valutato il rapporto concreto tra il fatto e le precedenti condanne e l’incidenza della precedente condotta criminosa, secondo i parametri dell’art. 133 c.p.; il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto reiterativo e privo di critica effettiva alla motivazione d’appello, reputata sufficiente, anche in ragione dell’entità del dolo, delle modalità del fatto e della condotta processuale silente. La censura identica sulle attenuanti generiche proposta dal secondo ricorrente è stata respinta per le medesime ragioni. La memoria di quest’ultimo è stata dichiarata tardiva. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la censura proposta, oltre a essere meramente reiterativa di un motivo già dedotto in appello e in tale sede disatteso con motivazione completa e priva di aporie argomentative, con cui il ricorrente non si confronta realmente, attiene a una valutazione di merito come tale non consentita in sede di legittimità non potendo effettuarsi in questa sede la sollecitata rivalutazione degli elementi probatori e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili e dotati di maggiore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dai giudici di merito
La Corte non procede a una nuova valutazione degli elementi probatori o a una diversa ricostruzione dei fatti in sede di legittimità; la censura che sollecita tale rivalutazione è inammissibile.
la censura proposta, oltre a essere meramente reiterativa di un motivo già dedotto in appello e in tale sede disatteso con motivazione completa e priva di aporie argomentative, con cui il ricorrente non si confronta realmente, attiene a una valutazione di merito come tale non consentita in sede di legittimità non potendo effettuarsi in questa sede la sollecitata rivalutazione degli elementi probatori e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili e dotati di maggiore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dai giudici di merito
Nel caso deciso, la doglianza formulata richiedeva una rivalutazione del merito probatorio, non consentita alla Corte di cassazione.
la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma richiede l'esame concreto, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e la verifica di quanto la precedente condotta criminosa abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato inesame
La valutazione relativa alla recidiva deve considerare concretamente il rapporto tra il reato attuale e i precedenti, nonché l’eventuale influenza criminogena della precedente condotta; non è sufficiente basarsi soltanto sulla gravità dei fatti e sul tempo in cui sono stati commessi.
la memoria presentata il 6 luglio 2026 è tardiva poiché non rispettosa del termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza richiesti dall'art. 611 cod. proc. pen.
La memoria deve essere depositata rispettando il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza; quella depositata oltre tale termine è tardiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti; è inammissibile la censura che ripropone argomenti di merito già respinti in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione della recidiva non può fondarsi soltanto sulla gravità dei fatti e sulla loro collocazione temporale: occorre esaminare concretamente, alla luce dei parametri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il reato per cui si procede e le precedenti condanne, verificando l’incidenza della precedente condotta criminosa.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza che il giudice debba esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o risultanti dagli atti; può essere sufficiente anche un solo elemento riferito alla personalità del colpevole, all’entità del reato o alle sue modalità esecutive.
- La riproposizione in cassazione di una censura già esaminata e respinta in appello, senza una critica argomentata alle ragioni della decisione impugnata, non soddisfa l’onere di specificità del ricorso.
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