Cassazione Penale, Ordinanza n. 09683/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il provvedimento riguarda un imputato condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, anche in appello, per cessione di sostanze stupefacenti in concorso con altro coimputato, fatto accertato in Catania l'8 ottobre 2024. La Corte di appello aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e rideterminato la pena in 1 anno, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 4.000 euro di multa. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta un'unica censura, relativa all'eccessività della pena irrogata, sostenendo che il trattamento sanzionatorio fosse sproporzionato rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva motivato il discostamento dal minimo edittale richiamando elementi concreti e razionali: la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti cedute, l'importo apprezzabile della somma scambiata e la presenza di una pur rudimentale organizzazione predisposta dall'imputato. La doglianza difensiva si risolveva in una diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La fattispecie è stata riqualificata nella ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, con conseguente rideterminazione della pena.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
In sede di legittimità non è consentito contrapporre una diversa valutazione di merito alle ragioni poste a base della decisione impugnata, se la motivazione è razionale e non illogica.
Massime di principio
- La censura sulla misura della pena è inammissibile quando mira soltanto a sostituire al giudizio del giudice di merito una diversa valutazione discrezionale dei fatti già considerati ai fini della commisurazione.
- Il discostamento dal minimo edittale è legittimamente sorretto da una motivazione che valorizzi elementi concreti del fatto, quali la tipologia della sostanza ceduta, l'entità del corrispettivo e il livello di organizzazione dell'attività illecita.
- In sede di legittimità il controllo sulla dosimetria della pena è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione, non potendo la Corte di cassazione rivalutare il merito della quantificazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche cause esimenti non evincibili dal provvedimento.
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