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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16175/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da un giudizio in materia di trasferimento d'azienda e tutela del lavoratore. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione del lavoratore contro la società, condannando quest'ultima al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non percepite dalla data di ricezione di una lettera raccomandata del 14 settembre 2015 fino alla effettiva assunzione, con detrazione di quanto già percepito a titolo di trattamento di integrazione salariale straordinario e in deroga. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; il lavoratore resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale su un motivo. Prima della decisione, entrambe le parti depositavano rinuncia ai rispettivi ricorsi, con accettazione reciproca, in quanto la lite era stata definita con accordo transattivo.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 390 c.p.c. e dichiarando l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo in caso di rigetto o inammissibilità e non anche in caso di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    consente la riserva della motivazione nel procedimento camerale di cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia ai ricorsi, accettata dalle parti, determina l'estinzione del processo.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione del giudizio di cassazione non si provvede sulle spese processuali secondo la regola richiamata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione, ma solo agli esiti di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, se accettata dalle parti, comporta l'estinzione del processo di cassazione quando risulti intervenuta una definizione transattiva della controversia.
  • L'estinzione del giudizio esclude sia la regolazione delle spese secondo la disciplina ordinaria richiamata dalla Corte, sia l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per i soli casi di rigetto o inammissibilità.
  • La previsione sul raddoppio del contributo unificato va interpretata restrittivamente, perché non si estende agli esiti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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