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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14456/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committenti)

La controversia

Due soggetti committenti, dopo un procedimento di accertamento tecnico preventivo, avevano convenuto davanti al Tribunale l'impresa esecutrice dei lavori di costruzione di un immobile di loro proprietà chiedendo il risarcimento dei danni per vizi dell'opera e per ritardata ultimazione dei lavori. L'impresa aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per il saldo del prezzo di appalto e per opere fuori capitolato, chiedendo inoltre la chiamata in causa del direttore dei lavori per essere manlevata, assumendo che i ritardi dipendessero da carenze progettuali. Il direttore dei lavori si era costituito resistendo sia alla manleva sia all'estensione della domanda nei suoi confronti. In primo grado era stata riconosciuta la responsabilità dell'impresa e del direttore dei lavori per i vizi dell'opera, mentre era stata rigettata la domanda relativa alla penale per ritardo. In appello, la Corte territoriale aveva accolto la domanda dei committenti sulla penale da ritardo, ma aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori per i vizi, ritenendo che si trattasse di difetti di mera esecuzione e che il professionista avesse tempestivamente contestato i difetti all'impresa con verbali redatti dopo la consegna. I committenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 56 L. 144/1949 e degli artt. 2236, 1176 e 1218 c.c., sostenendo che il direttore dei lavori aveva l'obbligo di vigilare in corso d'opera, verificare la conformità dell'esecuzione al progetto, al capitolato e alle regole dell'arte, e che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la sua colpa grave; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., motivazione apparente, omessa valutazione di prove documentali e pronuncia extra petita, assumendo che i verbali di contestazione erano stati considerati intempestivamente e sulla base di un presupposto non allegato né provato, cioè che i vizi fossero riscontrabili solo a lavori ultimati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati nei limiti indicati in motivazione. Ha ribadito che il direttore dei lavori, nell'ambito dell'alta sorveglianza, deve controllare in corso d'opera la conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, al capitolato e alle regole tecniche, attraverso visite periodiche e contatti con l'impresa, e che tale obbligo non può essere soddisfatto da una contestazione ex post, a lavori ultimati. Ha quindi ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del professionista valorizzando soltanto la tempestività delle contestazioni dopo la consegna. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva affermato, senza adeguato supporto probatorio, che tutti i vizi fossero riscontrabili solo ad ultimazione dei lavori, in contrasto con l'art. 115 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con il primo motivo e, per il secondo, in relazione alla violazione delle norme processuali invocate.

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice deve decidere sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti o non contestati; non è consentito fondare la decisione su presupposti di fatto privi di adeguato riscontro probatorio o allegatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    è invocato dai ricorrenti per censurare l'erronea valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito.

  • art. 56 L. 2 marzo 1949 n. 144

    è richiamato unitamente agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. quale base normativa dell'obbligo di vigilanza e controllo del direttore dei lavori.

  • art. 2236 c.c.

    è evocato per la valutazione della responsabilità del professionista in presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà, ma la Corte ribadisce il dovere di diligente sorveglianza in concreto.

  • art. 1176 c.c.

    è richiamato come parametro di diligenza, precisando che per il direttore dei lavori vale la diligentia quam in concreto.

  • art. 1218 c.c.

    è richiamato quale norma sull'inadempimento dell'obbligazione professionale del direttore dei lavori.

Massime di principio

  • Il direttore dei lavori, quale professionista incaricato della sorveglianza dell'opera, risponde se omette di controllare in corso d'opera la conformità della progressiva realizzazione ai progetto, capitolato e regole tecniche, non essendo sufficiente una verifica svolta solo a lavori ultimati.
  • L'attività del direttore dei lavori consiste in un'alta sorveglianza che non richiede presenza continua in cantiere, ma impone visite periodiche, contatti con l'impresa e verifica delle varie fasi esecutive per prevenire difetti costruttivi.
  • Per escludere la responsabilità del direttore dei lavori non basta dimostrare contestazioni tardive all'appaltatore; occorre che il giudice accerti, sulla base delle allegazioni e delle prove, che i vizi fossero realmente non percepibili durante l'esecuzione e riscontrabili solo ex post.
  • Il giudice di merito non può introdurre, in assenza di adeguato supporto probatorio, un presupposto fattuale decisivo non allegato dalle parti, come l'asserita emersione dei vizi solo all'ultimazione dei lavori.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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