Cassazione Penale, Ordinanza n. 14111/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso era proposto dall'imputato e articolava censure sul giudizio di responsabilità, sull'elemento soggettivo (dolo), sulla ritenuta recidiva e sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, riproduttivi di censure già esaminate e decise dai giudici di merito e, sostanzialmente, diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui è stata pronunciata la condanna, richiamata come oggetto della sentenza impugnata
richiamato solo in relazione alla doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ritenuta non meritevole di accoglimento
non citato espressamente nel testo, ma la Corte qualifica i motivi come inammissibili per genericità e mancato confronto con la motivazione di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, quando la doglianza investe in sostanza il merito.
- Le censure relative all'elemento soggettivo, alla recidiva e alla particolare tenuità del fatto devono essere formulate in modo specifico e puntuale; in difetto, se generiche o reiterative, sono dichiarate inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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