Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14111/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso era proposto dall'imputato e articolava censure sul giudizio di responsabilità, sull'elemento soggettivo (dolo), sulla ritenuta recidiva e sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, riproduttivi di censure già esaminate e decise dai giudici di merito e, sostanzialmente, diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    norma incriminatrice del reato per cui è stata pronunciata la condanna, richiamata come oggetto della sentenza impugnata

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato solo in relazione alla doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ritenuta non meritevole di accoglimento

  • art. 606 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la Corte qualifica i motivi come inammissibili per genericità e mancato confronto con la motivazione di merito

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, quando la doglianza investe in sostanza il merito.
  • Le censure relative all'elemento soggettivo, alla recidiva e alla particolare tenuità del fatto devono essere formulate in modo specifico e puntuale; in difetto, se generiche o reiterative, sono dichiarate inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.