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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29051/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in giudizio abbreviato per contrabbando, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato il diniego del riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto del processo e un precedente fatto già definito con altra sentenza. Il ricorso deduceva violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato l'applicazione del vincolo della continuazione con il precedente giudicato. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano inammissibili perché sostanzialmente ripetitive di deduzioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, e perché miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali. In particolare, la sentenza impugnata aveva fondato il diniego della continuazione sulla significativa distanza temporale tra i fatti, commessi a due anni di distanza, e sul dato del comportamento dell'imputato, già in passato stabilmente dedito al contrabbando ma poi rimasto inattivo in tale ambito fino al 2022.

Norme richiamate

  • art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973

    Individua il reato di contrabbando oggetto della condanna confermata a monte del giudizio di legittimità.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamato come base dell'aumento di pena per la recidiva contestata nel giudizio di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, quando il ricorso non sviluppi una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che siano denunciati specifici travisamenti delle emergenze processuali rilevanti e decisivi.
  • Il riconoscimento della continuazione tra fatti di reato richiede una verifica fattuale sulla sussistenza di un medesimo disegno criminoso, nella quale possono assumere rilievo elementi come la distanza temporale tra i fatti e la complessiva condotta dell'imputato nel tempo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni riconducibili a colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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