Cassazione Penale, Ordinanza n. 18752/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputata avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/09/2025, che ne aveva confermato la responsabilità per la commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti. Nel giudizio di legittimità la parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese. I motivi dedotti dall'imputata erano cinque: il primo denunciava violazione e falsa applicazione della norma incriminatrice e censurava la motivazione sulla responsabilità per il reato di cui agli artt. 474 c.p. e 7 e 9 del Codice della proprietà industriale; il secondo e il terzo contestavano rispettivamente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 474 c.p. e del presupposto oggettivo della ricettazione; il quarto eccepiva la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il quinto contestava il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto o meramente reiterativi di doglianze già disattese in appello, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sia sull'integrazione della contraffazione sia sulla consapevolezza della vendita di prodotti contraffatti e sulla mancata prova della provenienza lecita. Ha inoltre giudicato il quarto e il quinto motivo non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e la congruità del riferimento al disvalore sociale della condotta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, costituitasi e intervenuta con memoria difensiva. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse esente da vizi logici e giuridici e che le censure formulate tendessero sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice relativa alla commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti; la Corte ne ribadisce la piena integrazione in fatto sulla base della contraffazione idonea a ingannare la fede pubblica.
art. 7 Codice della proprietà industriale
Richiamato unitamente all'art. 9 CPI nel perimetro della contestazione relativa alla tutela del marchio contraffatto.
art. 9 Codice della proprietà industriale
Richiamato unitamente all'art. 7 CPI nel perimetro della contestazione relativa alla tutela del marchio contraffatto.
Invocato dal ricorrente per la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene la censura non consentita e manifestamente infondata in ragione del disvalore della condotta e della congruità della pena.
Richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
Richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino a una nuova ricostruzione del fatto o a una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente.
- Le doglianze che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata, sono inammissibili perché meramente apparenti.
- In materia di commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti, la contraffazione del marchio può integrare il reato contestato quando risulti idonea a ingannare la fede pubblica e la sentenza di merito abbia adeguatamente spiegato il percorso logico della responsabilità.
- La consapevolezza della vendita di prodotti contraffatti può essere desunta dal complesso degli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito, e la mancata documentazione sulla provenienza lecita dei beni può essere valorizzata nel giudizio di responsabilità.
- La valutazione circa l'applicabilità della particolare tenuità del fatto e la determinazione della pena rientrano, nei limiti della motivazione congrua, nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo l'eventuale mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile eventualmente costituita.
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