Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 05/03/2025. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione del termine di prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta a lui ascritto: sostiene che la data di consumazione, per società ammessa al concordato preventivo, è la data di ammissione alla procedura (30/11/2006) e non la data di omologa, e che quindi la prescrizione sarebbe maturata il 30/05/2018. Da ciò discende che l'art. 578 c.p.p. sarebbe inapplicabile e che la Corte d'appello avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili confermate in appello. Il ricorrente richiede la revoca delle statuizioni civili e la riconsiderazione del calcolo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la data di commissione del reato per società ammessa al concordato è quella del decreto di ammissione (30/11/2006), come sostenuto dal ricorrente. Tuttavia la Corte ha ritenuto corretta la determinazione del termine di prescrizione operata dalla Corte d'appello: applicando la normativa sulla prescrizione post legge n. 251/2005 (art. 157 e art. 161 c.p.) e tenuto conto delle interruzioni, il termine utile è risultato pari a 12 anni e 6 mesi, scadenti il 30/05/2019. Poiché la sentenza di primo grado è del 18/02/2019, la prescrizione non era maturata al momento della lettura del dispositivo di primo grado; quindi l'art. 578 c.p.p. non era inapplicabile e la Corte d'appello ha legittimamente confermato le statuizioni civili e condannato il ricorrente al rimborso delle spese. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile delle spese di giudizio e destinatario di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice d'appello che dichiara estinto il reato per prescrizione può decidere sulle questioni civili solo se nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna sul punto in primo grado; se la prescrizione è già maturata prima del primo grado, le statuizioni civili devono essere revocate.
Norma relativa all'accoglimento del concordato e alle conseguenze sul procedimento penale; qui richiamata in relazione al proscioglimento per prescrizione conseguente al concordato.
art. 219, comma 1, legge fallimentare (R.D. n. 267/1942)
Circostanza aggravante prevista dalla legge fallimentare; la sua esclusione ha inciso sul periodo di prescrizione calcolato dalla Corte d'appello.
art. 236, secondo comma, n.1 legge fallimentare (R.D. n. 267/1942)
Principio secondo cui il decreto di ammissione al concordato preventivo assume la stessa funzione della sentenza dichiarativa di fallimento ai fini della determinazione della data di commissione dei reati preconcorsuali.
art. 157 cod. pen. (modificato dalla legge n. 251/2005)
Stabilisce la durata ordinaria della prescrizione in rapporto alla pena massima edittale; qui usato per calcolare il termine di prescrizione del reato in esame (dieci anni come pena massima).
Regola l'effetto delle interruzioni della prescrizione, prevedendo un limite massimo di protrazione (un quarto del tempo indicato dall'art. 157), utilizzato per determinare il limite massimo del termine prescrizionale dopo le interruzioni.
Ha modificato i termini di prescrizione e i criteri di calcolo; applicata per fissare il termine prescrizionale e il limite di protrazione dovuto alle interruzioni.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 7144 del 07/06/1984 (Rv. 165475)
Affermato il principio che, come nella dichiarazione di fallimento, anche il decreto di ammissione al concordato determina l'epoca di consumazione dei reati preconcorsuali.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 39614 (Rv. 283670)
Stabilisce che il giudice d'appello che accerta che la prescrizione era maturata prima del primo grado deve revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Per reati fallimentari commessi anteriormente all'ammissione al concordato preventivo, la data di commissione si considera quella del decreto di ammissione e non della successiva omologa.
- Il calcolo della prescrizione post legge n. 251/2005 si effettua sulla base della pena edittale massima (art. 157 c.p.) e può essere protratto per le interruzioni entro il limite stabilito dall'art. 161 c.p. (fino a un quarto del termine), con conseguente possibile aumento del termine prescrizionale.
- Se la prescrizione è maturata prima della lettura del dispositivo della sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può confermare le statuizioni civili ex art. 578 c.p.p. e deve revocarle; se invece la prescrizione è maturata successivamente al primo grado, il giudice d'appello può decidere sulle questioni civili e confermare le statuizioni.
- Le questioni relative alla decorrenza della prescrizione possono essere rilevate anche d'ufficio e dallo stesso giudice di legittimità, ma la tempestiva deduzione e la correttezza del calcolo (incluso il computo delle interruzioni) sono determinanti per l'esito.
- In contenziosi analoghi, è strategico eccepire tempestivamente e con precisione l'epoca di consumazione del reato e il corretto computo delle interruzioni della prescrizione già nei primi gradi, poiché la mancata tempestiva contestazione può rendere meno efficace la censura in Cassazione.
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