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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07536/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori edili eseguiti su un fabbricato di proprietà del committente. L'appaltatore aveva chiesto decreto ingiuntivo per il saldo lavori per euro 18.283,48; il decreto era stato revocato in opposizione e il Tribunale aveva comunque condannato il committente al pagamento di euro 3.847,30, somma poi confermata dalla Corte d'appello. Quest'ultima ha ritenuto provata la conclusione del contratto di appalto, ma non l'accordo sul prezzo, e ha quindi determinato il compenso ai sensi dell'art. 1657 c.c. sulla base del prezzario regionale, reputando congrua la quantificazione. L'appaltatore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1655 e 1665 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che testimonianze, fattura e mancata contestazione avrebbero provato l'accordo sul prezzo; 2) violazione dell'art. 1657 c.c., assumendo che fattura e preventivo bastassero a determinare il corrispettivo e che il prezzario regionale non fosse utilizzabile; 3) violazione dell'art. 1224 c.c., lamentando il mancato riconoscimento degli interessi moratori dalla messa in mora e del maggior danno; 4) violazione degli artt. 10, 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014, contestando il valore della causa usato per liquidare le spese. Il committente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo violazione dell'art. 92 c.p.c. per essere stato condannato al pagamento della metà delle spese nonostante la prevalente soccombenza della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo del ricorso principale, ha ritenuto inammissibili le censure perché dirette, sotto forma apparente di violazione di legge, a sollecitare una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; ha inoltre escluso la decisività delle testimonianze richiamate, ha rilevato che la non contestazione non era stata adeguatamente allegata e ha dichiarato il vizio di omesso esame inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato rigettato perché fattura ed elenco lavori predisposti unilateralmente dall'appaltatore non provano, nel giudizio di cognizione, l'ammontare del credito se non accettati dal committente; inoltre l'art. 1657 c.c. consente di fare riferimento a tariffe esistenti, comprensive anche di prezzari predisposti da enti pubblici, e la Corte territoriale aveva correttamente usato il prezzario regionale come criterio indicativo e congruo. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la decorrenza degli interessi dalla fattura era stata già riconosciuta, mentre la doglianza sulla messa in mora non era scrutinabile perché la lettera non era stata riprodotta; il mancato riconoscimento del maggior danno è stato confermato per difetto di prova. Il quarto motivo è stato respinto perché, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa va determinato sulla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa e non su quella domandata. Anche il ricorso incidentale è stato rigettato, poiché la violazione dell'art. 92 c.p.c. non risultava configurabile nel caso concreto, essendo la censura sostanzialmente incompatibile con la disciplina delle spese verso parte non totalmente vittoriosa. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha disposto la compensazione per metà delle spese del giudizio di cassazione, ponendo l'altra metà a carico del ricorrente principale, oltre all'ulteriore contributo unificato per entrambi i ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1655 c.c.

    richiamato come norma definitoria del contratto di appalto, ma le censure su di essa sono state ritenute inammissibili perché miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito

  • art. 1665 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova del contratto e del prezzo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente alla ricostruzione fattuale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che non consente in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio

  • art. 1657 c.c.

    in mancanza di determinazione convenzionale del corrispettivo, il prezzo dell'appalto va determinato facendo riferimento alle tariffe esistenti, intese in senso ampio come tabelle di prezzi predisposte da organi o collegi pubblici o privati

  • art. 1224 c.c.

    la domanda sugli interessi moratori e sul maggior danno è stata scrutinata alla luce della decorrenza dalla messa in mora e dell'onere di provarne il maggior pregiudizio

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato nella censura sulle spese per contestare il valore della controversia ai fini della liquidazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per le statuizioni sulle spese di lite; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione rapportata alla somma attribuita alla parte vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione rilevante in tema di compensazione e condanna alle spese

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    ha precluso la censura di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in presenza di doppia conforme

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il motivo di ricorso relativo all'omesso esame di fatti decisivi è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme

  • d.m. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1

    il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va determinato con riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata

  • art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002

    la Corte d'appello aveva riconosciuto gli interessi nella misura prevista da tale disposizione; il capo non è stato riformato in cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compenso dell'appaltatore, la fattura e il computo lavori predisposti unilateralmente dall'appaltatore non bastano, di per sé, a provare l'accordo sul prezzo se non risulti l'accettazione del committente.
  • Quando il corrispettivo dell'appalto non sia stato convenzionalmente determinato, il giudice può integrarlo ex art. 1657 c.c. facendo riferimento a tariffe o prezzari esistenti, anche se non aventi natura autoritativa, purché siano pertinenti alle lavorazioni eseguite e il risultato sia congruo.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti di causa sotto il pretesto della violazione di legge o dell'omesso esame, salvo che il vizio sia effettivamente decisivo e non precluso da regole processuali come la doppia conforme.
  • La deduzione di non contestazione richiede specifica allegazione degli elementi da cui la mancata contestazione risulterebbe; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Il maggior danno da ritardato pagamento ex art. 1224 c.c. deve essere specificamente allegato e provato; in mancanza, non può essere riconosciuto.
  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della controversia si determina in base alla somma concretamente attribuita alla parte vittoriosa, non già sulla somma originariamente domandata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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