Cassazione Civile, Ordinanza n. 24158/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il rapporto tra le parti era stato qualificato dal ricorrente come lavoro subordinato: egli sosteneva di avere gestito, dall'agosto 2003, la sede operativa di Capo d'Orlando, operando sotto le direttive dei titolari dell'agenzia assicurativa e svolgendo tutte le incombenze, percependo solo compensi occasionali come agente produttore. Il tribunale e la corte d'appello avevano invece escluso la subordinazione, ritenendo il rapporto una collaborazione autonoma. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 246 c.p.c. e vizio motivazionale per asserita incapacità a testimoniare e inattendibilità di una teste, assumendo che fosse in grave inimicizia e avesse interesse all'esito della lite; con il secondo deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, censurando la valutazione delle prove e sostenendo che non fossero stati considerati adeguatamente gli indici della subordinazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la capacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. è distinta dall'attendibilità del testimone, e che la valutazione sull'esistenza dell'interesse idoneo a integrare incapacità, nonché sull'attendibilità delle deposizioni, spetta al giudice di merito ed è insindacabile se congruamente motivata. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva spiegato che la teste indicata non aveva ancora instaurato, al momento della deposizione, una controversia di lavoro contro il ricorrente, sicché non ricorreva incapacità a testimoniare né emergevano profili di inattendibilità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera critica alla valutazione delle risultanze istruttorie; inoltre la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove fuori dai limiti legali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono. Qui, invece, il giudice di merito aveva esaminato il materiale probatorio e motivato l'esclusione della subordinazione sulla base dell'incarico scritto, delle quietanze provvigionali e delle deposizioni testimoniali. Nessuna spesa è stata liquidata per la mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La capacità a testimoniare dipende dall'esistenza di un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio; tale profilo è distinto dall'attendibilità della deposizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma le censure sollevate miravano in realtà a contestare la valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa valutazione di elementi istruttori.
La loro violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, abbia utilizzato prove d'ufficio fuori dai limiti legali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una denuncia specifica e puntuale dei vizi dedotti, con riferimento alle ipotesi tipizzate dall'art. 360 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, viene dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamata quale fonte che ha modificato il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La capacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un interesse giuridico diretto del teste alla causa; l'eventuale inimicizia o interesse di fatto rilevano semmai sul piano dell'attendibilità, non su quello dell'incapacità.
- La valutazione dell'interesse idoneo a integrare incapacità a testimoniare e quella sull'attendibilità del teste sono apprezzamenti di merito, sindacabili in cassazione solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riesaminare il compendio probatorio: è necessario indicare un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato dal giudice.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la mera ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito; occorre allegare un uso della prova in contrasto con i suoi limiti legali o con il principio dispositivo.
- In materia di qualificazione del rapporto di lavoro, la parte che invochi la subordinazione deve dimostrare la presenza degli indici tipici del vincolo gerarchico; se il giudice di merito esclude tali indici sulla base di incarico scritto, compensi provvigionali e testimonianze, la censura di legittimità che si risolva in una diversa lettura delle prove è inammissibile.
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