Cassazione Penale, Sentenza n. 28961/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imerti ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva confermato la persistente pericolosità sociale e l'esecuzione della sorveglianza speciale, lamentando che la Corte territoriale non si era confrontata sull'attualità della pericolosità e non aveva valutato i dati fattuali prodotti dalla difesa nella richiesta di revoca della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria. La Corte ha chiarito che la procedura di revoca prevista dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n.159/2011 può essere utilizzata anche quando la misura non è stata eseguita e anche durante la fase di espiazione della pena; non sussiste un rapporto di pregiudizialità funzionale tra la procedura di cui all'art.14, comma 2-ter e quella di cui all'art.11. Ha inoltre osservato che l'art.14, comma 2-ter non era applicabile nel caso concreto perché il periodo di espiazione della pena era inferiore a due anni.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 11, comma 2
La procedura di revoca della misura di prevenzione personale può essere esperita anche se la misura non è stata eseguita e anche durante la fase di espiazione della pena; serve a verificare la persistenza della pericolosità sociale e può portare alla revoca della misura sulla base di elementi sopravvenuti.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 14, comma 2-ter
Norma che disciplina la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e la verifica dell'attualità della pericolosità al termine della pena; nel caso concreto non è stata ritenuta applicabile perché il periodo di espiazione della pena era inferiore a due anni. Non ha carattere pregiudiziale rispetto alla procedura di revoca ex art.11.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 67
Stabilisce che gli effetti delle misure di prevenzione derivano dal provvedimento definitivo di applicazione; la Corte rileva che tale effetto non impedisce la riconsiderazione della misura alla luce di fatti sopravvenuti.
codice di procedura penale, art. 679
Richiamato per l'obbligo di valutazione ex officio della condizione di attuale pericolosità al termine dell'espiazione della pena; la Corte distingue tale verifica dalla procedura di revoca prevista dall'art.11.
Ha introdotto l'art.14, comma 2-ter; la Corte utilizza questa modifica normativa per distinguere la funzione della sospensione dell'esecuzione dalla procedura di revoca.
Massime di principio
- La revoca della misura di prevenzione (art.11 d.lgs. 159/2011) può essere richiesta e valutata anche se la misura non è stata eseguita o mentre il soggetto sta scontando la pena: l'ineseguibilità attuale non esclude la possibilità di revoca.
- L'art.14, comma 2-ter (sospensione dell'esecuzione e verifica al termine della pena) non è funzionalmente pregiudiziale rispetto all'art.11: le due procedure hanno finalità diverse e possono operare indipendentemente.
- Se emergono fatti nuovi o elementi di riabilitazione/resocializzazione durante la detenzione (anche prima dell'esecuzione della misura), questi possono giustificare la revoca o la modifica della misura di prevenzione.
- Il giudice di merito è tenuto ad esaminare l'attualità della pericolosità sociale quando è dedotta dalla difesa: un'omissione di tale valutazione può determinare l'annullamento e il rinvio.
- Quando il periodo di espiazione della pena è inferiore ai termini previsti dalla normativa che disciplina la valutazione post-detenzione, quella specifica norma potrebbe non trovare applicazione; ciò però non preclude l'esame attraverso la procedura di revoca.
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