Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30746/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo atto di appello. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 581, lett. c) e d), e 591 c.p.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo che la declaratoria di inammissibilità fosse manifestamente immotivata. A suo dire, i motivi di appello erano invece rilevanti e fondati perché contestavano l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., la mancata applicazione di una sanzione sostitutiva più idonea ex art. 53 l. n. 689/1981 e, in ogni caso, la mancata concessione della non menzione. Sosteneva inoltre che la Corte territoriale non avesse considerato motivi nuovi dettagliati, relativi a incontri di calcio che avrebbero tratto in errore l'imputato anche sul piano soggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse manifestamente infondata perché in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata sulla specificità dei motivi di appello e di ricorso. La sentenza impugnata aveva spiegato in modo adeguato che l'appello si limitava a poche righe sulla mancanza dell'elemento soggettivo e sulla particolare tenuità del fatto, senza confrontarsi con la sentenza di primo grado e senza indicare specifici argomenti trascurati; inoltre, i motivi nuovi erano stati correttamente reputati inammissibili in quanto introducevano una contestazione del fatto non compresa nel gravame principale. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c) c.p.p.

    richiamato quale parametro di specificità/formulazione dei motivi di impugnazione; la sua violazione è stata prospettata dal ricorrente ma ritenuta insussistente

  • art. 581, lett. d) c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 581, lett. c), per sostenere il vizio dell'atto di appello; la Corte ha ribadito l'onere di specificità dei motivi

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    norma posta a fondamento dell'inammissibilità per aspecificità dei motivi di impugnazione

  • art. 131-bis c.p.

    invocato dalla difesa come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 53, legge n. 689 del 1981

    richiamato dalla difesa per chiedere una sanzione sostitutiva più idonea in luogo della pena detentiva

  • art. 62-bis c.p.

    non espressamente citato nel testo; la non menzione viene evocata come beneficio richiesto in appello, ma non come norma specificamente richiamata nella motivazione

  • art. 3 legge n. 689 del 1981

    non citato testualmente; la decisione richiama solo l'art. 53 della legge 689/1981

Massime di principio

  • L'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non contiene rilievi critici espliciti e argomentati rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata.
  • L'onere di specificità dei motivi di impugnazione è proporzionale al grado di specificità della motivazione della sentenza impugnata: quanto più la decisione è analitica, tanto più puntuali devono essere le censure.
  • La mera elencazione delle richieste difensive o la riproposizione apodittica di temi già trattati non integra un motivo specifico se manca il confronto con la sentenza appellata.
  • I motivi nuovi non possono introdurre una contestazione del fatto o censure estranee al perimetro del gravame principale; in tal caso sono legittimamente dichiarati inammissibili.
  • Il controllo di legittimità sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello si arresta quando la sentenza impugnata fornisce una motivazione immune da vizi logici e giuridici sulla mancanza di specificità.
  • La deduzione di vizi relativi alla mancanza dell'elemento soggettivo, alla particolare tenuità del fatto o ai benefici/sanzioni sostitutive non evita l'inammissibilità se non è accompagnata da una critica puntuale alle rationes decidendi della sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.