Cassazione Penale, Ordinanza n. 10954/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di assise d'appello di Catanzaro aveva parzialmente accolto l'appello dell'imputato in ordine al trattamento sanzionatorio, riconoscendo attenuanti e rideterminando la pena per un delitto di omicidio, con ulteriore aumento per la continuazione fissato in complessivi mesi tredici di reclusione. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, contestando la valutazione della Corte territoriale in punto di comparazione delle circostanze, attenuanti generiche e determinazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata e mirassero, in realtà, a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi processuali, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale sulle attenuanti generiche era congrua e sufficiente, trattandosi di valutazioni discrezionali di merito non sindacabili se non in caso di arbitrio o manifesta illogicità; parimenti, la pena base era stata fissata nel minimo edittale e ridotta nella massima misura per l'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p., mentre gli aumenti per la continuazione erano stati contenuti e non richiedevano specifica motivazione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come attenuante ad effetto speciale che ha giustificato la riduzione della pena base nella misura massima.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione quando, sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a una diversa e alternativa valutazione del merito già compiutamente esaminato dal giudice di appello.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze e la determinazione della pena rientrano nell'ambito delle valutazioni discrezionali di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo esauriente sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sugli indici favorevoli considerati, tale motivazione segna anche il limite del sindacato di legittimità.
- Gli aumenti per la continuazione, se contenuti e non eccedenti in modo apprezzabile, non richiedono una motivazione particolarmente analitica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, salvo che risultino elementi idonei a escluderne la colpa.
Come è indicizzato
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