Cassazione Penale, Ordinanza n. 12857/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in punto di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fossero errate; 2) vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva; 3) omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p., che si assumeva non esaminata dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse solo a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio già scrutinato in appello, inammissibile in sede di legittimità; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato la pena richiamando criteri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando i precedenti penali e la recidiva nell'illecito nonostante precedenti benefici; il terzo motivo è stato ritenuto non consentito perché la richiesta di pena sostitutiva era stata proposta tardivamente con conclusioni scritte depositate per l'udienza di secondo grado, pur essendo già proponibile con l'atto di appello, sicché la Corte di merito non aveva l'obbligo di pronunciarsi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura che si risolva in una diversa lettura delle prove non è ammissibile in cassazione quando la motivazione di merito sia congrua e si saldi con quella di primo grado.
La determinazione della pena è legittima quando il giudice di merito svolga un apprezzamento discrezionale fondato su criteri legali, come i precedenti penali e la reiterazione del comportamento illecito.
La richiesta di pena sostitutiva deve essere tempestivamente proposta; se avanzata tardivamente in sede di conclusioni scritte per l'udienza di appello, il giudice non è tenuto a pronunciarsi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio quando la sentenza d'appello si integri con quella di primo grado in un unico apparato motivazionale coerente.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha fatto applicazione di criteri legali di commisurazione e ha espresso un giudizio discrezionale non manifestamente illogico.
- Le richieste di pene sostitutive devono essere formulate tempestivamente nel grado di merito utile; una domanda proposta solo con conclusioni tardive può essere legittimamente non esaminata dal giudice.
- La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando la pretesa processuale era stata introdotta tardivamente e quindi non imponeva un obbligo decisorio al giudice di appello.
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