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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36546/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, assistito dall'avv. Domenico Amoroso, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. e inosservanza dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché omessa motivazione da parte del Tribunale di sorveglianza quanto alla mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. L'istanza originaria (11/07/2023) chiedeva, in via principale, il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità (il ricorrente è affetto, fra l'altro, da encefalopatia vascolare, parkinsonismo, discinesia tardiva, ipertensione, discopatie, memoria compromessa, attacchi di panico e sindrome ansioso-depressiva), e in via subordinata l'affidamento in prova al servizio sociale, e in ulteriore alternativa la detenzione domiciliare. In primo grado il Tribunale ha disposto il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità per l'intera durata residua ma nelle forme della detenzione domiciliare, dichiarando altresì non luogo a provvedere sulle ulteriori richieste. Il ricorrente ha censurato l'omessa valutazione/motivazione in ordine all'affidamento in prova, ritenendo sussistenti i presupposti per tale misura alternativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la domanda principale del ricorrente fosse il differimento dell'esecuzione per gravi infermità e che tale domanda sia stata di fatto accolta (seppure mediante detenzione domiciliare). Poiché la concessione della misura principale ha eliminato la situazione pregiudizievole, non sussiste interesse impugnatorio in relazione alla richiesta secondaria di affidamento in prova, misura fondata su presupposti diversi e più gradata rispetto a quella principale. La decisione ha dunque osservato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare sussiste solo se l'impugnazione può determinare per il ricorrente una situazione più favorevole. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre disposta l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente deduceva violazione di norme e omessa motivazione; la Corte ha ritenuto la deduzione irrilevante per carenza di interesse concreto, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità; il ricorrente invocava tale norma come fondamento della richiesta principale, che il Tribunale ha accolto (con la misura della detenzione domiciliare).

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    Prevede annotazioni relative al trattamento dei dati personali; la Corte ha disposto l'annotazione prevista per il caso di specie.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpevolezza nell'ambito della determinazione dell'ammenda alla Cassa delle ammende; utilizzata dalla Corte per motivare il mancato riconoscimento di esenzioni.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021; Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010)

    Richiamate per il principio secondo cui l'interesse ad impugnare sussiste solo se l'impugnazione è idonea a produrre un vantaggio concreto e attuale per l'impugnante; tali precedenti sono stati utilizzati per giustificare la declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'impugnazione è ammissibile solo se l'atto impugnato arreca ancora un pregiudizio concreto e l'annullamento o la riforma possa determinare per l'impugnante una situazione più favorevole; se la richiesta principale è stata soddisfatta in modo sostanzialmente equivalente, manca interesse ad impugnare le omissioni relative a richieste subordinate.
  • Quando si formulano istanze gradate (domanda principale e alternative), la concessione di una delle misure alternative può rendere irrilevante l'omessa motivazione su altre richieste soltanto se la misura concessa rimuove effettivamente la situazione di svantaggio; occorre valutare caso per caso l'utilità concreta della pronuncia sulla misura secondaria.
  • Il differimento della pena per grave infermità e l'affidamento in prova al servizio sociale hanno presupposti e finalità differenti: il primo è collegato a condizioni di salute tali da impedire l'esecuzione, il secondo è una misura di trattamento sociale e rieducazione; per contestare il diniego dell'affidamento in prova è necessario dimostrare specificamente il pregiudizio derivante dalla mancata concessione e l'insussistenza o l'erroneità della valutazione dei presupposti.
  • Prima di proporre ricorso in cassazione è essenziale verificare l'interesse materiale e processuale: se la decisione impugnata ha già eliminato il danno e prodotto un risultato favorevole, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente esposto a condanna per le spese e alle sanzioni previste (es. somma alla Cassa delle ammende).
  • Per tutela preventiva, se si desidera comunque una pronuncia espressa su misure alternative diverse da quella concessa, occorre chiedere espressamente al giudice una motivazione anche sulle ragioni di non accoglimento delle richieste subordinate, spiegando l'utilità concreta di tale pronuncia per evitare problemi di ammissibilità in sede di impugnazione.

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