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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06443/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva riqualificato il fatto, originariamente contestato come furto aggravato, in ricettazione, ritenendo provata la consapevolezza della provenienza illecita del bene sulla base delle modalità della condotta e della natura del bene posseduto. Con il primo motivo deduceva l'erronea applicazione degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p. in relazione alle circostanze aggravanti, senza confrontarsi con la riqualificazione del fatto operata in appello ai sensi dell'art. 648 c.p. Con il terzo motivo riproponeva censure già esaminate e respinte, in particolare sul trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo, relativo all'ipotesi di cui all'art. 4-bis l. 110/1975, difendeva un tema che la Corte territoriale aveva già dichiarato estinto per prescrizione, rendendo la doglianza priva di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e aspecificità dei motivi: il primo non si confrontava con la riqualificazione del fatto in ricettazione; il terzo era meramente riproduttivo di censure già disattese; il secondo era carente di interesse perché concernente un reato già dichiarato prescritto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato dal ricorrente come norma originariamente applicata al fatto, ma ritenuto non pertinente alla luce della riqualificazione operata in appello

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle aggravanti del furto, senza però confrontarsi con la diversa qualificazione giuridica del fatto

  • art. 648 c.p.

    norma utilizzata dalla Corte d'appello per riqualificare il fatto in ricettazione, sulla base della mancata spiegazione attendibile della provenienza del bene e della consapevolezza della sua illecita provenienza

  • art. 4 bis l. 110/75

    menzionato nel ricorso, ma la relativa doglianza è stata ritenuta priva di interesse perché il reato era già stato dichiarato prescritto

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi effettivamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che presupponga una qualificazione giuridica del fatto non più attuale perché superata da una riqualificazione operata dal giudice di merito.
  • La deduzione di un vizio sulla qualificazione del fatto o sulle circostanze aggravanti è generica e aspecifica se non considera la diversa fattispecie giuridica sulla quale la decisione impugnata ha fondato il proprio decisum.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre argomentazioni già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, senza indicare specifici profili di errore della motivazione o di diritto.
  • La censura che investe una questione ormai priva di interesse, perché riferita a un reato già dichiarato prescritto, non può essere scrutinata nel merito.
  • La riqualificazione del fatto in ricettazione può essere sorretta dalla mancanza di una spiegazione attendibile sulla provenienza del bene e dagli elementi sintomatici della consapevolezza dell'origine illecita della res.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFurtoImpugnazioniPrescrizione del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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