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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10912/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che il mero rifiuto non sarebbe sufficiente a integrare il reato e che gli elementi valorizzati dalla polizia giudiziaria sarebbero solo sintomatici. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato gli elementi favorevoli alla sua posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa in appello: la ricorrente, al controllo su strada, presentava segni evidenti di stato di ebbrezza e oppose un netto rifiuto alla richiesta della polizia giudiziaria, condotta sufficiente a integrare il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Ha inoltre osservato che i sintomi di ebbrezza rilevano come presupposto per attivare gli accertamenti, non come prova del tasso alcolemico. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p., essendo sufficiente il richiamo agli elementi decisivi, in particolare la gravità della condotta, considerata la causazione di un sinistro e la guida con patente sospesa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, cod. strada

    Punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, agli screening preliminari e agli accertamenti sanitari richiesti dalla polizia giudiziaria; non ricomprende il solo rifiuto di prelievo di liquido biologico in ospedale, se non previsto dalla fattispecie tipizzata.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    La valutazione della tenuità dell'offesa deve considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, ma il giudice può indicare solo gli elementi ritenuti rilevanti.

Massime di principio

  • Il rifiuto netto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada quando sia opposto a una legittima richiesta della polizia giudiziaria nel contesto previsto dalla norma.
  • I sintomi di stato di ebbrezza osservati dagli operanti non sono necessari come prova del tasso alcolemico, ma sono sufficienti a fondare il presupposto per l'attivazione degli accertamenti previsti dalla disciplina stradale.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che riproponga in modo meramente ripetitivo una doglianza già esaminata e logicamente confutata dal giudice di merito.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato se il giudice richiama gli elementi decisivi della condotta, senza dover esaminare in modo analitico ogni circostanza favorevole o sfavorevole prospettata dalle parti.
  • La valutazione sull'art. 131-bis c.p. è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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