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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31082/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA presentata dalla società il 15 giugno 2016. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; in appello la CTR aveva invece accolto la domanda della società ritenendo che dovesse prendersi in considerazione solo la documentazione DOCFA presentata il 15 giugno 2016 e qualificando come meramente formali le osservazioni formulate dall'ufficio il 23 giugno 2016. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.m. n. 701 del 1994, sostenendo che il classamento DOCFA è una fattispecie a formazione progressiva e che gli errori rilevati dall'ufficio avevano natura sostanziale, riguardando l'indicazione degli 'imbullonati', la superficie censibile e il soggetto titolare del bene; con il secondo ha denunciato motivazione inesistente o apparente della sentenza d'appello ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR aveva affermato il carattere solo formale delle irregolarità senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo fondato. Ha affermato che nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se la sentenza d'appello sia autosufficiente, riproduca i contenuti della decisione richiamata e li sottoponga a autonoma valutazione critica. Nel caso concreto, la CTR si era limitata a contrapporre alla decisione di primo grado l'affermazione secondo cui le osservazioni dell'ufficio del 23 giugno 2016 erano meramente formali, senza indicare le ragioni di tale qualificazione né rendere percepibile l'iter logico seguito. Per questo la motivazione è stata ritenuta sotto il minimo costituzionale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza d'appello può essere resa per relationem, ma solo se il giudice d'appello renda autonomamente percepibili le ragioni della decisione, riproducendo i contenuti richiamati e sottoponendoli a critica propria.
  • La motivazione è apparente quando si limita ad enunciare una conclusione senza esplicitare il percorso logico-giuridico che collega le premesse al dispositivo; in tal caso la sentenza è nulla perché al di sotto del minimo costituzionale.
  • In presenza di un vizio di motivazione che comporti cassazione della sentenza, restano assorbiti i motivi che attengono al merito della controversia.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte può dichiarare assorbito il motivo di violazione di legge quando accoglie un motivo pregiudiziale che investe la validità della motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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