Cassazione Penale, Sentenza n. 6585/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca della confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 su due unità immobiliari a lei intestate. Deduce: (1) violazione di legge perché l'immobile era stato acquistato con atto di compravendita del dicembre 2015 prima che il marito Calloni avesse notizia del procedimento penale; il prezzo sarebbe stato corrisposto effettivamente, le spese di ristrutturazione pagate con prestito personale e il marito aveva solo un diritto di abitazione, quindi non la piena disponibilità penalistica dell'immobile; contesta l'applicazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011, ritenendolo non pertinente ai diritti reali di godimento; (2) il terzo era in buona fede perché ha avuto conoscenza dei procedimenti penali solo due anni dopo la cessione e non sussisterebbe un collegamento tra i cespiti confiscati e i delitti contestati (violazioni tributarie riferite a periodi diversi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva qualificato le unità immobiliari come effettivamente nella disponibilità e riconducibili all'indagato Calloni nonostante la formale intestazione a Fierro. La motivazione si fonda su più elementi di fatto: riserva del diritto di abitazione a favore del venditore, età delle parti e fisiologica durata del diritto di abitazione, persistenza della coabitazione e della residenza del Calloni nell'immobile dopo il trasferimento formale (almeno fino al 13/11/2017), il trasferimento della proprietà avvenuto dopo la commissione dei reati contestati (2013-2014) e comportamenti successivi al sequestro (richiesta di cambio di residenza da parte del Calloni e verifiche formali operate dalla Fierro) che indicano intento elusivo e assenza di buona fede. La Corte ha richiamato la possibilità di tutela dei terzi di buona fede ex art. 52 d.lgs. 159/2011, ma ha ritenuto che nel caso quella tutela non fosse applicabile perché la ricorrente non ha provato la buona fede: il contratto e la condotta evidenziavano l'intento di mantenere la disponibilità del bene al condannato. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Predisposto per la confisca per equivalente dei beni riconducibili all'autore di reati tributari; applicato dalla Corte per giustificare la misura ablativa sul patrimonio formalmente intestato a terzi ma di fatto nella disponibilità dell'indagato.
Norma che definisce il reato ascritto al Calloni (articolazione della fattispecie tributaria): la sua posizione di fatto rende riconducibili a lui i beni oggetto di confisca.
Riconosce tutela ai terzi di buona fede titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro/confisca; la Corte ne conferma la valenza generale ma ritiene applicabile la tutela solo se il terzo dimostra effettiva buona fede e indipendenza dall'intento elusivo.
Richiamato in riferimento al Titolo IV, Libro I, che disciplina il procedimento esecutivo e la tutela dei terzi nella fase di esecuzione di misure ablative; la giurisprudenza inserisce qui la sede per la difesa dei terzi.
Norma sul sequestro; richiamata la fase del sequestro ex art. 321 come fatto processuale a cui sono collegati i comportamenti successivi (es. richiesta di cambio di residenza) che hanno inciso sulla valutazione della buona fede.
Massime di principio
- La tutela del terzo acquirente "di buona fede" prevista dall'art. 52 d.lgs. 159/2011 è operativa ma non automatica: il terzo deve dimostrare che l'acquisto è realmente estraneo all'intento elusivo e anteriore al sequestro/confisca.
- La mera intestazione formale del bene non basta a escludere la riconducibilità al soggetto indagato: elementi di fatto (coabitazione, persistenza della residenza, riserva di diritto di abitazione, comportamenti successivi al sequestro) possono dimostrare la permanenza della disponibilità.
- Il trasferimento di proprietà effettuato dopo la commissione dei reati o in condizioni che limitano sostanzialmente la disponibilità (es. riserva del diritto di abitazione del venditore) è indizio rilevante di atto elusivo e può determinare la confisca per equivalente.
- Comportamenti immediatamente successivi al sequestro (modifiche di residenza, verifiche formali sull'immobile, richieste documentali) possono essere valutati dal giudice come prova di consapevolezza e collaborazione all'elusione, incidendo sulla valutazione della buona fede del terzo.
- In sede esecutiva il terzo ha l'onere di allegazione e di prova della propria buona fede e della mancanza di collegamento tra i beni e il delitto: senza prove convincenti, la tutela ex art. 52 non trova applicazione.
- La valutazione è necessariamente fattuale e globale: il giudice apprezza tutti gli elementi concreti che evidenziano la reale disponibilità del bene, non solo la data dell'atto.
- Per ridurre il rischio di perdita di beni acquistati da soggetti indagati è consigliabile acquisire e conservare prove indipendenti di pagamento effettivo, prove di autonomia finanziaria e ogni elemento che dimostri l'assenza di intento elusivo da parte del cedente.
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