Cassazione Penale, Sentenza n. 11778/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del Tribunale di Pescara che, su richiesta della Procura, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuta a Bouabid con sentenza n. 452/13 (5/3/2013), ritenendo che il beneficio fosse stato originariamente concesso in violazione dei presupposti di cui all'art. 164 c.p., poiché all'epoca del riconoscimento l'interessato risultava già condannato con una sentenza del 11/2/2010 (divenuta irrevocabile il 24/2/2015) a 3 anni di reclusione. Il difensore ha dedotto violazione di legge e del giudicato (richiamando artt. 608, 609 c.p.p., 643 c.p.p., 168 c.p. e la sentenza delle Sezioni Unite n. 37345/2015), nonché violazione degli artt. 111 e 27 Cost. e del principio del ne bis in idem e dell'intangibilità del giudicato, sottolineando che la revoca intervenuta sette anni dopo l'irrevocabilità della sentenza sarebbe illegittima. Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso. Durante il procedimento il difensore ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso il 3/12/2024.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per effetto della rinuncia rassegnata dal difensore (richiamo all'art. 591, co.1, lett. i) c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. La Corte ha inoltre richiamato che la rinuncia determina l'inammissibilità dell'impugnazione e ha motivato la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Norma che indica i presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena: la Corte e il Tribunale hanno ritenuto che il beneficio fosse stato concesso in violazione di tale norma perché l'interessato era già titolare di precedente condanna incompatibile con il requisito richiesto.
art. 591, co. 1, lett. i) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando l'impugnante rinuncia allo stesso; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la rinuncia presentata dal difensore.
art. 616 cod. proc. pen. (ora art. 616 c.p.p.)
Norma che permette la condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende quando la condotta processuale integra profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento di euro 500.
artt. 608, 609, comma 2, e 643 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa a sostegno della tesi che il giudice di merito avrebbe dovuto avere conoscenza della precedente condanna e che, perciò, la revoca in sede esecutiva lederebbe il giudicato; la Corte non ha accolto tali rilievi come idonei ad evitare l'inammissibilità derivante dalla rinuncia.
Norma collegata ai presupposti per gli effetti delle condanne e per il computo delle pene, richiamata dalla difesa in relazione alla illegittimità della concessione/ revoca del beneficio; la questione è stata sollevata ma l'esito processuale è stato determinato dalla rinuncia.
Sezioni Unite, sentenza n. 37345/2015
Giurisprudenza richiamata dalla difesa per sostenere che, se il giudice di merito aveva conoscenza della precedente condanna, la revoca del beneficio in sede esecutiva potrebbe essere preclusa per ragioni di giudicato; la Corte di legittimità ha preso atto dell'eccezione ma il procedimento si è concluso per rinuncia.
artt. 111, comma secondo, e 27, comma terzo, Cost.
Principi costituzionali invocati dalla difesa (garanzia del giusto processo e finalità della pena) in relazione all'irrevocabilità delle decisioni e alla protezione del cittadino dall'instabilità delle decisioni giudiziarie; tali principi sono stati allegati a sostegno della tesi dell'intangibilità del giudicato.
Norma processuale richiamata dalla difesa nelle doglianze procedurali; il ricorso però è stato dichiarato inammissibile per rinuncia e non è stato deciso sul merito delle censure relative a questa norma.
Sentenza Quinta Sezione n. 2144/17/1/2024
Giurisprudenza citata dalla difesa che sottolinea il principio dell'intangibilità del giudicato e la tutela del cittadino dall'assoggettamento a reiterate iniziative penali; la Corte non ha risolto il contrasto di merito a causa della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore determina l'inammissibilità del ricorso (art. 591 c.p.p.): il procedimento è estinto e la Corte non entra nel merito delle contestazioni sostanziali.
- La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta in sede esecutiva se il beneficio è stato originariamente concesso in violazione dei presupposti di legge (es. incompatibilità per precedente condanna ai sensi dell'art. 164 c.p.); l'ignoranza del giudice che ha concesso il beneficio non esclude di per sé la possibilità di revoca in fase esecutiva.
- Le eccezioni fondate su presunti vizi di giudicato o sul principio dell'intangibilità del giudicato (ne bis in idem, tutela costituzionale) devono essere dedotte e valutate prima che la rinuncia estingua l'impugnazione: la rinuncia impedisce di ottenere un pronunciamento di merito su tali questioni.
- Quando si agisce contro un provvedimento di revoca in sede esecutiva, è importante preservare l'impugnazione fino alla decisione definitiva; la rinuncia comporta anche possibili condanne al pagamento delle spese e, se rilevata colpa processuale, di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In generale, prima di proporre rinuncia o di astensioni procedurali, valutare l'importanza delle questioni di diritto sostanziali (esistenza di precedente condanna incompatibile) perché la mancata discussione per rinuncia impedisce la pronuncia di merito e lascia impregiudicata la possibilità per la pubblica accusa di ottenere la revoca in sede esecutiva.
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