Cassazione Penale, Sentenza n. 1133/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza ex art. 464-quater c.p.p. con cui il G.U.P. di Asti ha ammesso l'imputato alla messa alla prova e ha sospeso il processo (reato: corruzione tra privati). Il ricorrente deduceva che il G.U.P. aveva erroneamente respinto, prima dell'ammissione alla messa alla prova, la preliminare eccezione sul difetto di validità e sulla tardività della querela sporta dalla parte civile: la querela sarebbe stata presentata da soggetto non legittimato (Caputo Marco Gustavo, qualificatosi amministratore delegato ma non legale rappresentante) e tardivamente, sicché il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. o, in subordine, annullare l'ordinanza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile il ricorso (le norme emergenti sul deposito telematico in epoca Covid non hanno abrogato l'art. 582 co. 2 c.p.p. e prevedono modalità alternative). Sul merito la Corte ha confermato che la querela era stata validamente proposta da Caputo: la qualifica di amministratore delegato e la documentazione statutaria dimostravano che a Caputo erano stati conferiti poteri di rappresentanza nell'ambito e per l'esercizio dei poteri riferiti all'oggetto sociale, ivi compresa la possibilità di promuovere azioni e costituirsi parte civile; la veridicità della dichiarazione di poteri si presume fino a prova contraria, prova che il ricorrente non ha fornito. Quanto alla tardività, la Corte ha condiviso la motivazione del G.U.P.: l'esposto orale del 17.7.2018 conteneva mere segnalazioni e sospetti non idonei a far decorrere il termine di querela; il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato sulla base di elementi seri e concreti, momento che si è avuto solo dopo gli accertamenti. Per questi motivi l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova è confermata e il ricorso dichiarato infondato.
Norme richiamate
Regola la sospensione del processo per messa alla prova; l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova è impugnabile in cassazione e il relativo provvedimento è unitario con le valutazioni sulla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Prevede la sentenza di non doversi procedere quando mancano le condizioni di procedibilità; qui il ricorrente chiedeva che il mancato riconoscimento del difetto di querela determinasse la declaratoria di improcedibilità, ma la Corte ha ritenuto che il difetto non fosse dimostrato.
Richiede che la querela proposta per conto di una persona giuridica indichi la fonte dei poteri di rappresentanza; la Corte ricorda che la mera indicazione della qualifica di amministratore può essere sufficiente e che la veridicità delle dichiarazioni circa i poteri si presume fino a prova contraria.
Norme sul consiglio di amministrazione e sugli amministratori; rilevante per la verifica dei poteri statutari degli organi sociali menzionati nella sentenza.
Attribuisce agli amministratori la rappresentanza e la gestione dell'impresa; la Corte lo invoca per affermare che lo statuto e la carica possono conferire poteri di rappresentanza che legittimano la proposizione della querela.
Stabilisce che la gestione dell'impresa spetta agli amministratori e chiarisce l'ambito dei poteri gestori, utile per valutare la strumentalità dell'atto di querela rispetto all'oggetto sociale.
Richiamato in chiave generale sul potere degli amministratori nel perseguimento dell'oggetto sociale e sulle attività funzionali all'impresa.
Disciplina la procura speciale; la Corte osserva che la procura speciale è necessaria solo se il rappresentante è soggetto 'terzo' e che nel rapporto organico il potere discende dalla carica.
Norma sulle modalità di trasmissione delle impugnazioni; la Corte chiarisce che le disposizioni emergenziali (DL 137/2020) hanno introdotto modalità telematiche alternative senza abrogare la norma ordinaria.
art. 24 co. 6-ter D.L. 137/2020 e art. 4 del medesimo decreto
Norme emergenziali che consentono il deposito telematico degli atti in epoca Covid; la Corte interpreta queste disposizioni come modalità alternative, non ablative delle regole ordinarie sul deposito cartaceo.
Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 33216 (2016)
Principio che l'ordinanza che ammette alla messa alla prova è impugnabile in cassazione; utile per definire il regime di impugnabilità del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La querela presentata da un amministratore (anche amministratore delegato) per conto di una società di capitali è valida se lo statuto o l'atto di nomina gli attribuiscono poteri di rappresentanza in relazione all'oggetto sociale; la carica stessa costituisce fonte di rappresentanza salvo prova contraria.
- La presunzione di veridicità della dichiarazione sulla titolarità dei poteri di rappresentanza opera fino a che la parte che la contesta non apporti prove concrete e specifiche del contrario; non è sufficiente dedurre genericamente che la carica 'legale rappresentanza' spettasse ad altro soggetto.
- Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, della fattispecie del reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; semplici segnalazioni o sospetti non fanno decorrere il termine.
- L'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova è impugnabile autonomamente in cassazione e il giudizio di ammissibilità comprende anche le valutazioni sulla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi di art. 129 c.p.p.
- Le norme emergenziali sul deposito telematico (es. DL 137/2020) prevedono modalità alternative e non abrogano automaticamente le regole ordinarie di deposito: verificare sempre la correttezza formale del deposito dell'impugnazione.
- Quando si contesta la legittimazione di chi ha sporto querela per una società, occorre produrre documentazione probatoria che dimostri le limitazioni statutarie o assembleari: l'esame sarà concreto e si valuterà la strumentalità dell'atto rispetto all'oggetto sociale.
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