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Sentenza

Sentenza del 13/03/2017 n. 638 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Determinazione dell'imposta - Costi di pubblicità - Somme corrisposte a compagini sportive dilettantistiche - Contestazione solo dell'ammontare per antieconomicità - Non è sufficiente per la validità dell'accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione aveva messo in discussione la deducibilità delle somme pagate a una compagine sportiva dilettantistica, contestando esclusivamente l'entità della spesa e ritenendola sproporzionata o antieconomica rispetto all'attività svolta. La questione riguardava la qualificazione delle somme come spese di pubblicità deducibili ai sensi dell'art. 108, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, in presenza dei presupposti previsti per le associazioni sportive dilettantistiche.

La decisione

La contestazione fondata soltanto sull'antieconomicità dell'importo non è stata ritenuta sufficiente a sostenere validamente l'accertamento. Le somme corrisposte, entro il limite annuo di 200.000 euro e in favore di compagini sportive dilettantistiche operanti nei settori giovanili e riconosciute dagli organismi sportivi competenti, sono assistite da una presunzione assoluta di natura pubblicitaria prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. Pertanto, in assenza di ulteriori contestazioni concrete sulla reale esistenza dell'operazione o sulla sua riconducibilità ai requisiti normativi, l'accertamento deve essere annullato o comunque non può fondarsi sulla sola antieconomicità.

Norme richiamate

  • Art. 108, comma 2, d.P.R. 26 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Spese di pubblicità e propaganda

    Le somme sostenute per promuovere l'immagine e i prodotti dell'impresa mediante specifiche attività pubblicitarie possono essere dedotte secondo le regole fiscali applicabili.

  • Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Le somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione e pubblicità in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità

    La disposizione introduce una presunzione assoluta della natura pubblicitaria delle somme, quando ricorrono i requisiti soggettivi, oggettivi e quantitativi previsti dalla norma. L'Amministrazione non può quindi disconoscere la deducibilità limitandosi a qualificare la spesa come antieconomica.

Massime di principio

  • Quando una spesa di sponsorizzazione o pubblicità rientra espressamente nella presunzione prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, la sua natura pubblicitaria non deve essere dimostrata con ulteriori valutazioni economiche, purché siano rispettati i requisiti normativi.
  • La sola sproporzione dell'importo o la presunta antieconomicità non è sufficiente, di per sé, a negare la deducibilità del costo o a fondare un accertamento.
  • È comunque necessario verificare che il beneficiario sia una società o associazione sportiva dilettantistica qualificata, che l'attività pubblicitaria sia effettiva e che il corrispettivo non superi il limite annuo di 200.000 euro.
  • L'Amministrazione può contestare la spesa sulla base di elementi ulteriori, come l'inesistenza dell'operazione, l'assenza dell'attività pubblicitaria, la mancata riferibilità all'impresa o l'inosservanza dei requisiti soggettivi e oggettivi, ma non sulla sola valutazione di antieconomicità.

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