Sentenza del 13/03/2017 n. 638 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Costi di pubblicità - Somme corrisposte a compagini sportive dilettantistiche - Contestazione solo dell'ammontare per antieconomicità - Non è sufficiente per la validità dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva messo in discussione la deducibilità delle somme pagate a una compagine sportiva dilettantistica, contestando esclusivamente l'entità della spesa e ritenendola sproporzionata o antieconomica rispetto all'attività svolta. La questione riguardava la qualificazione delle somme come spese di pubblicità deducibili ai sensi dell'art. 108, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, in presenza dei presupposti previsti per le associazioni sportive dilettantistiche.
La decisione
La contestazione fondata soltanto sull'antieconomicità dell'importo non è stata ritenuta sufficiente a sostenere validamente l'accertamento. Le somme corrisposte, entro il limite annuo di 200.000 euro e in favore di compagini sportive dilettantistiche operanti nei settori giovanili e riconosciute dagli organismi sportivi competenti, sono assistite da una presunzione assoluta di natura pubblicitaria prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. Pertanto, in assenza di ulteriori contestazioni concrete sulla reale esistenza dell'operazione o sulla sua riconducibilità ai requisiti normativi, l'accertamento deve essere annullato o comunque non può fondarsi sulla sola antieconomicità.
Norme richiamate
Art. 108, comma 2, d.P.R. 26 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Spese di pubblicità e propaganda
Le somme sostenute per promuovere l'immagine e i prodotti dell'impresa mediante specifiche attività pubblicitarie possono essere dedotte secondo le regole fiscali applicabili.
Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Le somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione e pubblicità in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità
La disposizione introduce una presunzione assoluta della natura pubblicitaria delle somme, quando ricorrono i requisiti soggettivi, oggettivi e quantitativi previsti dalla norma. L'Amministrazione non può quindi disconoscere la deducibilità limitandosi a qualificare la spesa come antieconomica.
Massime di principio
- Quando una spesa di sponsorizzazione o pubblicità rientra espressamente nella presunzione prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, la sua natura pubblicitaria non deve essere dimostrata con ulteriori valutazioni economiche, purché siano rispettati i requisiti normativi.
- La sola sproporzione dell'importo o la presunta antieconomicità non è sufficiente, di per sé, a negare la deducibilità del costo o a fondare un accertamento.
- È comunque necessario verificare che il beneficiario sia una società o associazione sportiva dilettantistica qualificata, che l'attività pubblicitaria sia effettiva e che il corrispettivo non superi il limite annuo di 200.000 euro.
- L'Amministrazione può contestare la spesa sulla base di elementi ulteriori, come l'inesistenza dell'operazione, l'assenza dell'attività pubblicitaria, la mancata riferibilità all'impresa o l'inosservanza dei requisiti soggettivi e oggettivi, ma non sulla sola valutazione di antieconomicità.
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