Sentenza del 13/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Attività estere non dichiarate - Presunzione legale - Natura sostanziale - Divieto applicazione retroattiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 12 del d.l. 78/2009, che introduce una presunzione legale relativa secondo cui le somme detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata si presumono sottratte a imposizione in Italia, salvo prova contraria del contribuente. Il ricorrente ha contestato l'applicazione di tale presunzione a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma, sostenendone la natura sostanziale e quindi l'illegittimità dell'applicazione retroattiva.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'art. 12 del d.l. 78/2009 abbia natura sostanziale, poiché modifica l'onere della prova nel rapporto tributario introducendo una presunzione legale innovativa a carico del contribuente. Di conseguenza, la disposizione non può essere applicata retroattivamente alle annualità precedenti al 2009, in quanto ciò contrasterebbe con il principio di irretroattività previsto dall'art. 3 della legge 212/2000, ossia lo Statuto dei diritti del contribuente.
Norme richiamate
Art. 12 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
La norma introduce una presunzione legale relativa secondo cui le attività o somme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata si presumono sottratte a imposizione in Italia, imponendo al contribuente di fornire la prova contraria. Avendo natura sostanziale, non è applicabile ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Esprime il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie sostanziali e impedisce che una nuova presunzione, incidente sul rapporto tributario e sull'onere della prova, venga applicata a periodi d'imposta precedenti.
Massime di principio
- Una norma tributaria che introduce una nuova presunzione legale o modifica in modo sostanziale l'onere della prova incide sul rapporto tributario sostanziale e, salvo espressa e legittima previsione, non può essere applicata retroattivamente.
- Per contestazioni relative ad attività finanziarie estere, occorre distinguere tra norme procedurali, potenzialmente applicabili anche a situazioni pregresse, e norme sostanziali, che modificano presupposti d'imposta, responsabilità o onere della prova.
- L'Amministrazione finanziaria non può utilizzare la presunzione introdotta dall'art. 12 del d.l. 78/2009 per recuperare imposte relative a periodi anteriori al 2009; per tali annualità deve provare la sottrazione a imposizione secondo le regole allora vigenti.
- In casi analoghi, il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando che l'Amministrazione ha applicato retroattivamente una presunzione sostanziale nuova, in violazione dell'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.
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