Sentenza del 13/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro gli avvisi di accertamento ICI nn. 2114-2117, relativi agli anni 2003-2006. La CTP aveva ritenuto che la rendita catastale definitiva, notificata il 17 maggio 2005, non potesse produrre effetti retroattivi. Il Comune ha sostenuto invece che, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 342/2000, la rendita, pur non utilizzabile prima della notificazione, potesse essere applicata anche alle annualità precedenti ancora accertabili o liquidabili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Cagliari ha accolto l'appello del Comune, riformato la sentenza di primo grado e confermato la pretesa impositiva relativa agli avvisi ICI. Ha applicato il principio secondo cui la rendita catastale è inefficace prima della notificazione, ma, una volta notificata, può essere utilizzata per determinare l'imposta anche con riferimento ad annualità precedenti ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 74, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342
A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo dalla loro notificazione.
La notificazione della rendita è necessaria perché essa possa essere utilizzata per determinare la base imponibile ICI. Tuttavia, una volta notificata, la rendita può essere applicata anche alle annualità precedenti ancora aperte e accertabili; non si tratta quindi di una retroattività illimitata, ma dell'utilizzo della rendita per rapporti tributari non ancora definiti.
Art. 33, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La controversia è stata decisa in camera di consiglio.
In assenza di richiesta di pubblica discussione da parte della parte costituita, la controversia può essere trattata e decisa in camera di consiglio.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 3160 del 9 febbraio 2011
È impossibile utilizzare una rendita prima della sua notifica [...] ma ciò non esclude l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese".
La rendita notificata può essere utilizzata per annualità precedenti purché ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
Cassazione civile, ordinanza n. 7434/2014
Conferma l'orientamento secondo cui la rendita catastale notificata può incidere sulle annualità pregresse ancora fiscalmente aperte.
Massime di principio
- Una rendita catastale non notificata non può essere utilizzata per determinare la base imponibile del tributo per il periodo anteriore alla notificazione.
- Dopo la notificazione, la rendita può essere utilizzata anche per annualità precedenti, purché tali annualità non siano prescritte o definitivamente chiuse e siano ancora accertabili, liquidabili o rimborsabili.
- L'effetto della notificazione non comporta una retroattività illimitata: l'amministrazione deve comunque rispettare i termini di decadenza e prescrizione applicabili.
- In controversie analoghe, occorre verificare sia la data di notificazione della rendita sia la situazione temporale dell'annualità d'imposta, oltre alla correttezza degli avvisi sotto gli altri profili.
- La mancata costituzione del contribuente in appello lascia non contestate le argomentazioni dell'ente, ma non esonera il giudice dal controllo della fondatezza della pretesa.
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