Sentenza del 13/03/2017 n. 429 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Svalutazioni su crediti - La deduzione IRAP, contabilizzata entro il 2004, vale per gli anni successivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRAP, delle quote residue (settimi o noni) relative a svalutazioni di crediti contabilizzate negli esercizi anteriori al 2005, ma dedotte fiscalmente negli anni successivi. L'Agenzia sosteneva che la legge n. 203/2005, rendendo irrilevanti ai fini IRAP le svalutazioni, riprese di valore e gli accantonamenti previsti dal D.Lgs. n. 173/1997 a partire dal 2005, avesse reso indeducibili anche le quote residue pregresse. La società sosteneva invece che il diritto alla deduzione fosse sorto al momento della contabilizzazione delle svalutazioni, sotto la precedente disciplina, e che la successiva modifica normativa non potesse incidere retroattivamente su una situazione già consolidata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Torino ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha riconosciuto la legittimità del rimborso IRAP richiesto, pari a 72.622,77 euro oltre interessi, ritenendo deducibili negli anni successivi le quote residue delle svalutazioni contabilizzate prima del 2005. La Commissione ha affermato che il diritto alla deduzione nasce con la contabilizzazione della svalutazione e non viene meno per il successivo differimento temporale della deduzione. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro.
Norme richiamate
Legge n. 446/1997
Disciplina l'IRAP e la relativa base imponibile; è stata modificata dalla normativa successiva in tema di rilevanza delle svalutazioni e degli accantonamenti.
D.Lgs. n. 173/1997
Costituiva la base normativa delle svalutazioni, riprese di valore e accantonamenti oggetto della controversia.
Legge n. 203/2005
Ha reso irrilevanti ai fini IRAP, a partire dal periodo d'imposta 2005, determinate svalutazioni, riprese di valore e accantonamenti. Secondo la Commissione, la modifica opera per il futuro e non incide sulle quote residue derivanti da svalutazioni contabilizzate prima del 2005.
Legge n. 168/2004
Non prevedeva limiti alla deducibilità delle quote differite, sicché la deducibilità delle quote pregresse non poteva essere negata sulla base della successiva disciplina.
Art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente
È stato richiamato nel dibattito sull'irretroattività delle norme tributarie; l'Ufficio ne ha contestato la prevalenza rispetto alla legge ordinaria, mentre la decisione si fonda principalmente sulla tutela della situazione giuridica consolidata.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 1111/2015
Ha affermato che la svalutazione dei crediti contabilizzata in bilancio produce immediatamente effetti sul valore fiscale della produzione, mentre il rinvio della deduzione ai successivi settimi o noni non elimina il diritto già sorto. Le quote pregresse non sono quindi colpite dalla successiva indeducibilità.
Artt. 61 e 35 del D.Lgs. n. 546/1992
Norme processuali richiamate nel dispositivo per decidere sull'appello tributario e confermare la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una componente negativa è stata contabilizzata e il relativo diritto alla deduzione è sorto sotto una disciplina precedente, una successiva norma che ne modifica la deducibilità opera, in linea generale, per il futuro e non dovrebbe eliminare le quote residue già maturate.
- Il differimento temporale della deduzione, ad esempio in settimi o noni, non necessariamente rinvia la nascita del diritto: occorre distinguere il momento in cui il componente è stato contabilizzato dal momento in cui la deduzione viene materialmente utilizzata.
- In assenza di una disposizione transitoria espressa che disponga diversamente, le modifiche alla base imponibile non si interpretano automaticamente come retroattive, soprattutto quando incidono su situazioni fiscali già consolidate.
- L'eliminazione di specifici righi dai modelli dichiarativi o un comunicato ministeriale non possono prevalere sulla legge sostanziale e, da soli, non dimostrano l'indeducibilità delle quote pregresse.
- Per controversie analoghe è decisivo verificare la data di contabilizzazione della svalutazione, la disciplina vigente in quel momento, il piano di deduzione residuo e l'eventuale esistenza di precedenti giurisprudenziali o giudicati applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →