Sentenza del 13/03/2017 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DOSPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, che aveva respinto la domanda di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2004-2009, ritenendo sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione. L'appellante ha sostenuto di avere svolto l'attività di intermediario di commercio senza dipendenti o collaboratori, con beni strumentali di modesto valore e mediante il solo apporto personale e professionale, chiedendo quindi il rimborso di euro 11.743,35.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, pur trattandosi di un'attività abituale di prestazione di servizi astrattamente riconducibile tra quelle potenzialmente soggette a IRAP, mancasse nel caso concreto un'autonoma organizzazione significativa di capitale o lavoro altrui. Il reddito è stato considerato il risultato esclusivo dell'attività personale, delle capacità professionali e dell'affidamento della clientela. È stato quindi dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, riconoscendo il diritto all'integrale rimborso dell'IRAP versata negli anni 2004-2009, oltre alla condanna dell'Ufficio al pagamento di euro 1.500,00 per le spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
Articoli 2 e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L'art. 2 individua il presupposto dell'IRAP nell'esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi; l'art. 3 individua i soggetti passivi.
L'appartenenza dell'attività tra quelle potenzialmente soggette a IRAP non è sufficiente: per il lavoro autonomo occorre verificare anche l'esistenza concreta di un'autonoma organizzazione.
Art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997
Sono soggetti passivi le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis.
L'intermediario di commercio rientra tra i soggetti astrattamente inclusi nell'ambito IRAP, ma l'imposta è dovuta soltanto se ricorre anche il presupposto dell'autonoma organizzazione.
Art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ora art. 53
La disposizione è richiamata per qualificare l'attività dell'intermediario di commercio come attività professionale rilevante ai fini dell'individuazione dei potenziali soggetti passivi IRAP.
Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001
È possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.
L'autonoma organizzazione è connaturata all'impresa, ma non necessariamente al lavoro autonomo. Per quest'ultimo deve essere accertata concretamente dal giudice, caso per caso.
Sentenza della Corte di cassazione n. 20454/2011
È richiamata quale orientamento favorevole alla non assoggettabilità a IRAP dei lavoratori autonomi privi di autonoma organizzazione.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese processuali; nel caso concreto l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado.
Massime di principio
- Per un lavoratore autonomo o intermediario di commercio, l'iscrizione astratta tra i soggetti potenzialmente assoggettabili a IRAP non comporta automaticamente l'obbligo d'imposta: occorre verificare l'esistenza effettiva di un'autonoma organizzazione.
- L'autonoma organizzazione tende a sussistere quando l'attività beneficia in modo significativo di capitale investito, dipendenti, collaboratori o strutture eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio personale della professione.
- L'assenza di dipendenti e collaboratori, l'utilizzo di beni strumentali di modesto valore e la prevalenza dell'apporto personale del titolare sono elementi favorevoli all'esclusione dell'IRAP, purché adeguatamente documentati.
- La valutazione è concreta e caso per caso: non è sufficiente la qualificazione formale dell'attività, né è decisiva la sola esistenza di beni strumentali ordinari o necessari all'esercizio professionale.
- In presenza di IRAP versata senza autonoma organizzazione, il contribuente può chiedere il rimborso; il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza può essere impugnato e, se la domanda è accolta, può essere riconosciuto anche il rimborso delle spese di giudizio.
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