Cassazione Penale, Ordinanza n. 14972/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di condanna per il reato di evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. in misura prevalente rispetto alla recidiva contestata. Deduceva inoltre la mancata disapplicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sull'ostatività derivante dall'art. 69, comma 4, c.p., e che la censura sulla recidiva concerneva profili non dedotti in appello; in ogni caso, anche su tale punto, la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi.
Norme richiamate
Indica il reato oggetto della condanna confermata in appello, cioè l'evasione.
Le attenuanti generiche erano richieste dal ricorrente in termini di prevalenza sulla recidiva, ma il loro riconoscimento è stato ritenuto ostacolato dal bilanciamento legale applicato dal giudice di merito.
È stato ritenuto ostativo al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
Non risulta citato nel testo fornito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile la motivazione del giudice di merito quando essa sia logica, coerente e puntuale, specie sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti o recidiva.
- La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva deve confrontarsi con i limiti legali al giudizio di comparazione, in particolare con l'art. 69, comma 4, c.p. quando applicabile.
- Le doglianze che introducono questioni non devolute con l'atto di appello non possono essere esaminate per la prima volta in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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